Art. 7 Trasmissione e deposito delle indagini. Verifica della completezza della documentazione 1. Con riferimento agli strumenti di cui all'art. 3, comma 1, gli elaborati di cui all'art. 6 sono trasmessi, prima dell'adozione dello strumento, alla struttura regionale competente, che effettua l'accertamento formale della documentazione, verificando la completezza degli elaborati di cui al medesimo art. 6. 2. Qualora dall'accertamento formale risulti la completezza della documentazione, la struttura regionale competente, entro sette giorni dalla data di acquisizione della documentazione, attribuisce la data ed il numero di deposito, nonche' effettua l'iscrizione in apposito registro e ne da' comunicazione al soggetto istituzionale competente. 3. Qualora dall'accertamento formale risulti che la documentazione e' incompleta, entro sette giorni dalla data di acquisizione della documentazione, la struttura regionale competente richiede al soggetto istituzionale competente, gli elaborati mancanti o da integrare. 4. Accertata la completezza formale della documentazione integrativa di cui al comma 3, la struttura regionale competente attribuisce la data ed il numero di deposito nonche' effettua l'iscrizione in apposito registro e ne da' comunicazione al soggetto istituzionale competente entro tre giorni dalla data di acquisizione della documentazione.