Art. 7 
 
               Trasmissione e deposito delle indagini. 
           Verifica della completezza della documentazione 
 
  1. Con riferimento agli strumenti di cui all'art. 3, comma  1,  gli
elaborati di cui all'art. 6 sono trasmessi, prima dell'adozione dello
strumento,  alla  struttura  regionale   competente,   che   effettua
l'accertamento   formale   della   documentazione,   verificando   la
completezza degli elaborati di cui al medesimo art. 6. 
  2. Qualora dall'accertamento formale risulti la  completezza  della
documentazione, la struttura regionale competente, entro sette giorni
dalla data di acquisizione della documentazione, attribuisce la  data
ed il numero di deposito, nonche' effettua l'iscrizione  in  apposito
registro e ne da' comunicazione al soggetto istituzionale competente. 
  3. Qualora dall'accertamento formale risulti che la  documentazione
e' incompleta, entro sette giorni dalla data  di  acquisizione  della
documentazione,  la  struttura  regionale  competente   richiede   al
soggetto  istituzionale  competente,  gli  elaborati  mancanti  o  da
integrare. 
  4.  Accertata   la   completezza   formale   della   documentazione
integrativa di cui al comma  3,  la  struttura  regionale  competente
attribuisce la  data  ed  il  numero  di  deposito  nonche'  effettua
l'iscrizione in apposito registro e ne da' comunicazione al  soggetto
istituzionale competente entro tre giorni dalla data di  acquisizione
della documentazione.