Art. 8 
 
                Modalita' di controllo delle indagini 
 
  1. La struttura regionale  competente  controlla  che  le  indagini
siano effettuate in conformita' alle direttive  di  cui  al  presente
regolamento e alle relative delibere di attuazione. 
  2. Il controllo di cui al  comma  1,  che  costituisce  valutazione
tecnica della struttura regionale competente,  e'  obbligatorio  o  a
campione e si svolge secondo le modalita' di cui agli articoli  10  e
11. 
  3.  La  struttura  regionale  competente  trasmette   l'esito   del
controllo al soggetto istituzionale competente, entro 60 giorni dalla
data di deposito delle indagini soggette a controllo obbligatorio  ai
sensi dell'art. 10, oppure entro 45 giorni dalla data  del  sorteggio
di cui all'art. 11, comma 1, per le indagini soggette a  controllo  a
campione.