Art. 8 Modalita' di controllo delle indagini 1. La struttura regionale competente controlla che le indagini siano effettuate in conformita' alle direttive di cui al presente regolamento e alle relative delibere di attuazione. 2. Il controllo di cui al comma 1, che costituisce valutazione tecnica della struttura regionale competente, e' obbligatorio o a campione e si svolge secondo le modalita' di cui agli articoli 10 e 11. 3. La struttura regionale competente trasmette l'esito del controllo al soggetto istituzionale competente, entro 60 giorni dalla data di deposito delle indagini soggette a controllo obbligatorio ai sensi dell'art. 10, oppure entro 45 giorni dalla data del sorteggio di cui all'art. 11, comma 1, per le indagini soggette a controllo a campione.