Art. 3 
 
              Modifica all'art. 8 della legge regionale 
                        3 agosto 2011, n. 15 
 
  1. Dopo il comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 15/2011, e'
inserito il seguente: 
    «6-bis.  Su  richiesta  degli  aventi  titolo  del  deceduto,  il
trasporto della  salma  puo'  avvenire,  in  idoneo  contenitore  non
sigillato, dal luogo  del  decesso  al  luogo  di  osservazione  come
individuato all'art. 3, indipendentemente dall'avvenuto  accertamento
della morte. Il trasferimento puo'  avvenire,  previa  certificazione
del medico curante o di medico  dipendente  o  convenzionato  con  il
Servizio sanitario nazionale intervenuto  in  occasione  del  decesso
dalla quale risulti l'assenza di pregiudizio per la salute pubblica e
di  sospetto  di  reato,  entro  ventiquattro  ore  dal  decesso.  Il
trasferimento della salma puo' essere effettuato  successivamente  al
termine di ventiquattro ore nei casi di prelievo di organi,  autopsia
giudiziaria  o  riscontro  diagnostico  e  in  conformita'  a  quanto
previsto dagli articoli 9 e  10  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  285/1990.  La  visita  necroscopica  ed  il  relativo
certificato  sono  effettuati  a  cura  dell'A.S.L.  territorialmente
competente sul luogo di osservazione.».