Art. 3 Modifica all'art. 8 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 1. Dopo il comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 15/2011, e' inserito il seguente: «6-bis. Su richiesta degli aventi titolo del deceduto, il trasporto della salma puo' avvenire, in idoneo contenitore non sigillato, dal luogo del decesso al luogo di osservazione come individuato all'art. 3, indipendentemente dall'avvenuto accertamento della morte. Il trasferimento puo' avvenire, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso dalla quale risulti l'assenza di pregiudizio per la salute pubblica e di sospetto di reato, entro ventiquattro ore dal decesso. Il trasferimento della salma puo' essere effettuato successivamente al termine di ventiquattro ore nei casi di prelievo di organi, autopsia giudiziaria o riscontro diagnostico e in conformita' a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990. La visita necroscopica ed il relativo certificato sono effettuati a cura dell'A.S.L. territorialmente competente sul luogo di osservazione.».