Art. 10 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. I procedimenti in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge sono disciplinati, fino alla loro  conclusione,  dalle
disposizioni contenute nelle leggi in  vigore  al  momento  del  loro
avvio. 
  2.  Per  l'anno  2020,  nelle  more  dell'approvazione  del   Piano
triennale degli interventi di cui all'art. 4, al  fine  di  garantire
continuita'   nell'attuazione   delle   politiche   in   materia   di
emigrazione, continuano a trovare  applicazione  gli  indirizzi  e  i
criteri di attuazione contenuti  nella  deliberazione  del  Consiglio
regionale 23 luglio 2019,  n.  19  nei  limiti  delle  disponibilita'
economiche del bilancio 2020.