Art. 10 Norma transitoria 1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinati, fino alla loro conclusione, dalle disposizioni contenute nelle leggi in vigore al momento del loro avvio. 2. Per l'anno 2020, nelle more dell'approvazione del Piano triennale degli interventi di cui all'art. 4, al fine di garantire continuita' nell'attuazione delle politiche in materia di emigrazione, continuano a trovare applicazione gli indirizzi e i criteri di attuazione contenuti nella deliberazione del Consiglio regionale 23 luglio 2019, n. 19 nei limiti delle disponibilita' economiche del bilancio 2020.