Art. 12 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2020-2022, esercizio 2020, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 10.000,00 (diecimila/00) in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 7 «Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali» e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo alla Missione 19 «Relazioni internazionali», Programma I «Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo». Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addi' 6 febbraio 2020 Il Presidente: Toti (Omissis).