Art. 12 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente  legge  si
provvede,  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del   bilancio
2020-2022, esercizio 2020, mediante riduzione dell'autorizzazione  di
spesa di euro 10.000,00 (diecimila/00) in termini di competenza e  di
cassa, nell'ambito della  Missione  12  «Diritti  sociali,  politiche
sociali e famiglia», Programma 7 «Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e  sociali»  e  contestuale  autorizzazione
della spesa e  iscrizione  del  medesimo  importo  alla  Missione  19
«Relazioni internazionali», Programma I «Relazioni  internazionali  e
cooperazione allo sviluppo». 
  Agli oneri per gli esercizi successivi si  provvede  con  legge  di
bilancio. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 
    Data a Genova, addi' 6 febbraio 2020 
 
                                                  Il Presidente: Toti 
(Omissis).