Art. 2 Interventi regionali 1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 la Regione: a) favorisce l'associazionismo fra i liguri all'estero e sostiene le associazioni piu' rappresentative che operano in Italia o all'estero a favore dei liguri nel mondo, anche mediante la concessione di contributi; b) promuove e partecipa a studi, ricerche, conferenze e pubblicazioni sulla storia dell'emigrazione e sul ruolo dei liguri nelle vicende dei paesi nei quali sono stati accolti; c) sostiene la diffusione, fra le comunita' dei liguri all'estero, di pubblicazioni, materiale audio e audiovisivo, anche su supporto digitale, utile per rinsaldare e sviluppare i rapporti culturali con la terra d'origine; d) promuove iniziative culturali e sociali, rivolte in particolare alle giovani generazioni discendenti da emigrati, al fine di diffondere la conoscenza della lingua e della cultura italiana, della storia e delle tradizioni liguri e favorisce il loro inserimento nelle associazioni rappresentative dei liguri; e) favorisce l'integrazione dei liguri, dei coniugi e dei loro discendenti che rientrano dall'estero per risiedere in Liguria agevolando l'inserimento degli stessi negli istituti scolastici ovvero nelle attivita' produttive anche attraverso servizi di orientamento al lavoro e corsi di formazione e riqualificazione professionale; f) sostiene, tramite i comuni di residenza, gli emigrati che rientrano dall'estero per risiedere in Liguria che siano in condizioni di disagio economico anche attraverso la concessione di un contributo, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, per sostenere le spese di viaggio, di trasporto degli oggetti personali, di prima sistemazione e di trasporto delle salme.