Art. 2 
 
                        Interventi regionali 
 
   1. Per il raggiungimento degli obiettivi  di  cui  all'art.  1  la
Regione: 
    a) favorisce l'associazionismo fra i liguri all'estero e sostiene
le  associazioni  piu'  rappresentative  che  operano  in  Italia   o
all'estero  a  favore  dei  liguri  nel  mondo,  anche  mediante   la
concessione di contributi; 
    b)  promuove  e  partecipa  a  studi,  ricerche,   conferenze   e
pubblicazioni sulla storia dell'emigrazione e sul  ruolo  dei  liguri
nelle vicende dei paesi nei quali sono stati accolti; 
    c)  sostiene  la  diffusione,  fra  le   comunita'   dei   liguri
all'estero, di pubblicazioni, materiale audio e audiovisivo, anche su
supporto digitale, utile  per  rinsaldare  e  sviluppare  i  rapporti
culturali con la terra d'origine; 
    d)  promuove  iniziative  culturali   e   sociali,   rivolte   in
particolare alle giovani generazioni discendenti da emigrati, al fine
di diffondere la conoscenza della lingua e  della  cultura  italiana,
della  storia  e  delle  tradizioni  liguri  e  favorisce   il   loro
inserimento nelle associazioni rappresentative dei liguri; 
    e) favorisce l'integrazione dei liguri, dei coniugi  e  dei  loro
discendenti  che  rientrano  dall'estero  per  risiedere  in  Liguria
agevolando  l'inserimento  degli  stessi  negli  istituti  scolastici
ovvero  nelle  attivita'  produttive  anche  attraverso  servizi   di
orientamento al lavoro  e  corsi  di  formazione  e  riqualificazione
professionale; 
    f) sostiene, tramite i comuni  di  residenza,  gli  emigrati  che
rientrano  dall'estero  per  risiedere  in  Liguria  che   siano   in
condizioni di disagio economico anche attraverso la concessione di un
contributo,  nei  limiti  delle  disponibilita'  di   bilancio,   per
sostenere le spese di viaggio, di trasporto degli oggetti  personali,
di prima sistemazione e di trasporto delle salme.