Art. 3 Destinatari 1. Gli interventi di cui all'art. 2 sono rivolti: a) agli emigrati all'estero di origine ligure aventi i seguenti requisiti: 1) che siano cittadini italiani; 2) che siano nati in Liguria o ivi residenti da alrneno cinque anni consecutivi prima dell'espatrio; 3) che abbiano risieduto all'estero per almeno cinque anni consecutivi; b) al coniuge superstite del possessore dei requisiti di cui alla lettera a); c) al discendente fino al terzo grado in linea retta del possessore dei requisiti di cui alla lettera a); d) alle associazioni rappresentative dei liguri all'estero iscritte nell'elenco di cui all'art. 6.