Art. 3 
 
                             Destinatari 
 
  1. Gli interventi di cui all'art. 2 sono rivolti: 
    a) agli emigrati all'estero di origine ligure aventi  i  seguenti
requisiti: 
      1) che siano cittadini italiani; 
      2) che siano nati in Liguria o ivi residenti da alrneno  cinque
anni consecutivi prima dell'espatrio; 
      3) che abbiano risieduto  all'estero  per  almeno  cinque  anni
consecutivi; 
    b) al coniuge superstite del possessore dei requisiti di cui alla
lettera a); 
    c) al  discendente  fino  al  terzo  grado  in  linea  retta  del
possessore dei requisiti di cui alla lettera a); 
    d)  alle  associazioni  rappresentative  dei  liguri   all'estero
iscritte nell'elenco di cui all'art. 6.