Art. 4 
 
                  Piano triennale degli interventi 
 
  1. La Giunta regionale, previo parere della Consulta regionale  dei
liguri nel mondo di cui all'art. 7, propone per la  sua  approvazione
al Consiglio  regionale  Assemblea  Legislativa  il  Piano  regionale
triennale  degli  interventi,  per  l'attuazione   degli   interventi
previsti dall'art. 2. 
  2. Il Piano regionale di cui al comma 1 individua in particolare: 
    a) i criteri e le modalita' per l'attuazione degli interventi che
la  Regione  intende  realizzare,  anche  in   concorso   con   altre
istituzioni o in collaborazione con le associazioni e/o con gli  enti
locali; 
    b)  le  modalita'  per  la   concessione   di   contributi   alle
associazioni di liguri nel mondo; 
    c)  le  linee  di  intervento  a  favore  dei  cittadini   liguri
all'estero che rientrano per risiedere in Liguria. 
  3. La Giunta regionale attua annualmente gli interventi, sulla base
di  quanto  disposto  dal  Piano  triennale  e   nei   limiti   delle
disponibilita' di bilancio. 
  4. Il Piano triennale degli  interventi  conserva  efficacia  anche
dopo la sua scadenza, fino all'approvazione del successivo Piano. 
  5.  I  comuni  sono  individuati  quali  soggetti  attuatori  degli
interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera f).