Art. 4 Piano triennale degli interventi 1. La Giunta regionale, previo parere della Consulta regionale dei liguri nel mondo di cui all'art. 7, propone per la sua approvazione al Consiglio regionale Assemblea Legislativa il Piano regionale triennale degli interventi, per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2. 2. Il Piano regionale di cui al comma 1 individua in particolare: a) i criteri e le modalita' per l'attuazione degli interventi che la Regione intende realizzare, anche in concorso con altre istituzioni o in collaborazione con le associazioni e/o con gli enti locali; b) le modalita' per la concessione di contributi alle associazioni di liguri nel mondo; c) le linee di intervento a favore dei cittadini liguri all'estero che rientrano per risiedere in Liguria. 3. La Giunta regionale attua annualmente gli interventi, sulla base di quanto disposto dal Piano triennale e nei limiti delle disponibilita' di bilancio. 4. Il Piano triennale degli interventi conserva efficacia anche dopo la sua scadenza, fino all'approvazione del successivo Piano. 5. I comuni sono individuati quali soggetti attuatori degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera f).