Art. 6 Istituzione dell'elenco delle associazioni dei liguri all'estero 1. La Regione istituisce l'elenco delle associazioni dei liguri all'estero senza scopo di lucro aventi sede ed operanti da almeno due anni nei paesi esteri o nel territorio della Regione. 2. Per ottenere l'iscrizione all'elenco di cui al comma l le associazioni interessate presentano apposita domanda alla Regione, corredata da copia dello Statuto redatto sulla base di criteri democratici di partecipazione degli associati, dall'indicazione del numero degli appartenenti alla associazione e dal programma di iniziative da svolgersi nell'anno di riferimento. 3. Le associazioni aventi sede all'estero presentano, altresi', una dichiarazione, attestata dalle competenti autorita' consolari, che l'associazione svolge attivita' da almeno due anni e che non beneficia di altri contributi dello Stato italiano per le stesse finalita' per le quali viene assegnato il contributo regionale. 4. Possono accedere ai contributi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera a), esclusivamente le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma l secondo le modalita' di concessione previste nel Piano di cui all'art. 4.