Art. 6 
 
  Istituzione dell'elenco delle associazioni dei liguri all'estero 
 
  1. La Regione istituisce l'elenco  delle  associazioni  dei  liguri
all'estero senza scopo di lucro aventi sede ed operanti da almeno due
anni nei paesi esteri o nel territorio della Regione. 
  2. Per ottenere l'iscrizione  all'elenco  di  cui  al  comma  l  le
associazioni interessate presentano apposita  domanda  alla  Regione,
corredata da copia  dello  Statuto  redatto  sulla  base  di  criteri
democratici di partecipazione degli associati,  dall'indicazione  del
numero degli  appartenenti  alla  associazione  e  dal  programma  di
iniziative da svolgersi nell'anno di riferimento. 
  3. Le associazioni aventi sede all'estero presentano, altresi', una
dichiarazione, attestata dalle competenti  autorita'  consolari,  che
l'associazione  svolge  attivita'  da  almeno  due  anni  e  che  non
beneficia di altri contributi dello  Stato  italiano  per  le  stesse
finalita' per le quali viene assegnato il contributo regionale. 
  4. Possono accedere ai contributi previsti dall'art.  2,  comma  1,
lettera a), esclusivamente le associazioni  iscritte  nell'elenco  di
cui al comma l secondo le modalita' di concessione previste nel Piano
di cui all'art. 4.