Art. 7 
 
               Consulta regionale dei liguri nel mondo 
 
  1. E' istituita presso la Giunta regionale la Consulta  dei  liguri
nel mondo. 
  2. La Consulta e' organo consultivo  e  di  supporto  della  Giunta
regionale per l'attuazione e il coordinamento delle  azioni  previste
dalla presente legge. 
  3. La Consulta, in particolare: 
    a)  formula  proposte  ed  esprime  pareri  in  ordine  al  Piano
triennale di cui all'art. 4, comma 1, e in merito  ad  iniziative  di
legge regionale riguardanti la materia dell'emigrazione; 
    b) segnala, ai fini del riconoscimento delle benemerenze  di  cui
all'art. 5, i nominativi  di  liguri  che  si  siano  particolarmente
distinti nel campo della cultura, delle scienze,  del  lavoro  o  che
comunque abbiano reso particolarmente onore alla  Liguria  nel  mondo
per l'opera da loro svolta; 
    c) formula proposte per l'attuazione annuale degli interventi  di
cui all'art. 4, comma 3.