Art. 7 Consulta regionale dei liguri nel mondo 1. E' istituita presso la Giunta regionale la Consulta dei liguri nel mondo. 2. La Consulta e' organo consultivo e di supporto della Giunta regionale per l'attuazione e il coordinamento delle azioni previste dalla presente legge. 3. La Consulta, in particolare: a) formula proposte ed esprime pareri in ordine al Piano triennale di cui all'art. 4, comma 1, e in merito ad iniziative di legge regionale riguardanti la materia dell'emigrazione; b) segnala, ai fini del riconoscimento delle benemerenze di cui all'art. 5, i nominativi di liguri che si siano particolarmente distinti nel campo della cultura, delle scienze, del lavoro o che comunque abbiano reso particolarmente onore alla Liguria nel mondo per l'opera da loro svolta; c) formula proposte per l'attuazione annuale degli interventi di cui all'art. 4, comma 3.