Art. 2 
 
      Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 9/2003 
 
  1.  L'art.  1  della  legge  regionale  n.  9/2003   e   successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1 (Procedura di approvazione del Documento di  pianificazione
strategica  di  sistema).  -  1.  Il  documento   di   pianificazione
strategica di sistema (DPSS), redatto e  adottato  dall'Autorita'  di
sistema portuale a norma dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1994,  n.
84 (Riordino della legislazione in  materia  portuale)  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  viene  trasmesso  alla  regione  per
l'approvazione  corredato  dai  pareri  espressi  da  ciascun  comune
territorialmente interessato. 
  2. La regione verifica  la  coerenza  del  DPSS  con  gli  atti  di
programmazione e di pianificazione territoriale di livello  regionale
e sovracomunale. 
  3.  La  Giunta  regionale,  sentita   la   commissione   consiliare
competente, approva il DPSS con propria  deliberazione,  da  assumere
entro  il  termine  di  sessanta  giorni  successivi  alla  data   di
formalizzazione dell'intesa con il Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti (MIT), ai sensi dell'art. 5, comma  1-quinquies,  della
legge n. 84/1994 e successive modificazioni  e  integrazioni  per  il
DPSS dell'Autorita' del Mare Ligure orientale. 
  4. La deliberazione  di  approvazione  del  DPSS,  con  i  relativi
allegati, e' pubblicata  nel  sito  informatico  istituzionale  della
Regione e, per  estratto,  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Liguria. 
  5. Il DPSS entra in vigore dalla data  di  pubblicazione  nel  sito
informatico della Regione.».