Art. 2 Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 9/2003 1. L'art. 1 della legge regionale n. 9/2003 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Procedura di approvazione del Documento di pianificazione strategica di sistema). - 1. Il documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS), redatto e adottato dall'Autorita' di sistema portuale a norma dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e successive modificazioni e integrazioni, viene trasmesso alla regione per l'approvazione corredato dai pareri espressi da ciascun comune territorialmente interessato. 2. La regione verifica la coerenza del DPSS con gli atti di programmazione e di pianificazione territoriale di livello regionale e sovracomunale. 3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva il DPSS con propria deliberazione, da assumere entro il termine di sessanta giorni successivi alla data di formalizzazione dell'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), ai sensi dell'art. 5, comma 1-quinquies, della legge n. 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni per il DPSS dell'Autorita' del Mare Ligure orientale. 4. La deliberazione di approvazione del DPSS, con i relativi allegati, e' pubblicata nel sito informatico istituzionale della Regione e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. 5. Il DPSS entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito informatico della Regione.».