Art. 3 Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 9/2003 1. L'art. 2 della legge regionale n. 9/2003 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Procedura di approvazione del Piano regolatore portuale). - 1. In sede di avvio del processo di elaborazione del Piano regolatore portuale (PRP) di cui all'art. 5, comma 1-sexies, della legge n. 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni sulla base del DPSS approvato ai sensi dell'art. 1, l'Autorita' di sistema portuale predispone il relativo rapporto preliminare di cui all'art. 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni, propedeutico alla stesura del rapporto ambientale. Il rapporto preliminare, approvato con deliberazione del competente organo dell'Autorita' di sistema portuale, e' trasmesso alla Regione per lo svolgimento della procedura di VAS a norma della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Conclusa la fase di cui al comma 1, l'Autorita' di sistema portuale redige e adotta il PRP, comprensivo del rapporto ambientale, previa intesa con i comuni territorialmente interessati, ai sensi dell'art. 5, comma 2-quater, lettera a), della legge n. 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni. Il PRP e' trasmesso alla regione per la conclusione della procedura di VAS, corredato della preventiva intesa con i comuni territorialmente interessati. Il termine di novanta giorni per la conclusione della procedura di VAS previsto dall'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, decorre dalla data di ricevimento del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'art. 5, comma 2-quater, lettera b), della legge n. 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni. 3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva il PRP con propria deliberazione, da assumere entro quaranta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura di VAS, a norma dell'art. 5, comma 2-quater, lettera c), della legge n. 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni. 4. La regione in sede di approvazione del PRP puo' subordinarne l'efficacia all'osservanza di prescrizioni volte ad assicurare la compatibilita' delle relative previsioni con gli atti di programmazione e di pianificazione territoriale di livello regionale e sovracomunale, vigenti o adottati, il rispetto della disciplina di tutela del paesaggio e dell'ambiente, con particolare riferimento alla sostenibilita' e al bilancio ambientale delle scelte del PRP e all'attuazione degli obiettivi di sviluppo della competitivita' portuale. 5. La deliberazione di approvazione del PRP e' pubblicata nel sito informatico istituzionale della Regione e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Il PRP approvato, con i relativi allegati, e' pubblicato nel sito dell'Autorita' di sistema portuale competente. 6. Il PRP entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito informatico della regione.».