Art. 3 
 
      Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 9/2003 
 
  1.  L'art.  2  della  legge  regionale  n.  9/2003   e   successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2 (Procedura di approvazione del Piano regolatore  portuale).
- 1. In  sede  di  avvio  del  processo  di  elaborazione  del  Piano
regolatore portuale (PRP) di cui all'art. 5,  comma  1-sexies,  della
legge n. 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni sulla base
del DPSS approvato ai  sensi  dell'art.  1,  l'Autorita'  di  sistema
portuale predispone il relativo rapporto preliminare di cui  all'art.
8 della legge regionale  10  agosto  2012,  n.  32  (Disposizioni  in
materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e  modifiche  alla
legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione
di impatto ambientale)) e successive  modificazioni  e  integrazioni,
propedeutico  alla  stesura  del  rapporto  ambientale.  Il  rapporto
preliminare,  approvato  con  deliberazione  del  competente   organo
dell'Autorita' di sistema portuale, e' trasmesso alla Regione per  lo
svolgimento della procedura di VAS a norma della legge  regionale  n.
32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. 
  2. Conclusa la fase di cui  al  comma  1,  l'Autorita'  di  sistema
portuale redige e adotta il PRP, comprensivo del rapporto ambientale,
previa intesa con i comuni  territorialmente  interessati,  ai  sensi
dell'art. 5, comma 2-quater, lettera a), della  legge  n.  84/1994  e
successive modificazioni e integrazioni. Il  PRP  e'  trasmesso  alla
regione per la conclusione della procedura di  VAS,  corredato  della
preventiva intesa  con  i  comuni  territorialmente  interessati.  Il
termine di novanta giorni per la conclusione della procedura  di  VAS
previsto dall'art. 10, comma 2, della legge regionale  n.  32/2012  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  decorre  dalla  data  di
ricevimento del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di
cui all'art. 5, comma 2-quater, lettera b), della legge n. 84/1994  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  3.  La  Giunta  regionale,  sentita   la   commissione   consiliare
competente, approva il PRP con  propria  deliberazione,  da  assumere
entro quaranta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura di
VAS, a norma dell'art. 5, comma 2-quater, lettera c), della legge  n.
84/1994 e successive modificazioni e integrazioni. 
  4. La regione in sede di approvazione  del  PRP  puo'  subordinarne
l'efficacia all'osservanza di prescrizioni  volte  ad  assicurare  la
compatibilita'  delle   relative   previsioni   con   gli   atti   di
programmazione e di pianificazione territoriale di livello  regionale
e sovracomunale, vigenti o adottati, il rispetto della disciplina  di
tutela del paesaggio e  dell'ambiente,  con  particolare  riferimento
alla sostenibilita' e al bilancio ambientale delle scelte del  PRP  e
all'attuazione  degli  obiettivi  di  sviluppo  della  competitivita'
portuale. 
  5. La deliberazione di approvazione del PRP e' pubblicata nel  sito
informatico  istituzionale  della  Regione  e,  per   estratto,   nel
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Il PRP approvato,  con  i
relativi allegati, e' pubblicato nel sito dell'Autorita'  di  sistema
portuale competente. 
  6. Il PRP entra in vigore dalla  data  di  pubblicazione  nel  sito
informatico della regione.».