Art. 6 
 
      Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 9/2003 
 
  1.  L'art.  4  della  legge  regionale  n.  9/2003   e   successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 4 (Modifiche al Documento  di  pianificazione  strategica  di
sistema,  varianti  ai  Piani  regolatori  portuali   e   adeguamenti
tecnico-funzionali). - 1. Le modifiche al DPSS e le varianti  ai  PRP
sono  approvate  con  la  procedura  prevista  rispettivamente   agli
articoli  1,  2  e  3-bis,  fatto  salvo  quanto  previsto   per   le
varianti-stralcio dall'art. 5, commi 4, 4-bis e 4-ter, della legge n.
84/1994 e successive modificazioni e integrazioni. 
  2. Costituiscono, ai sensi dell'art. 5, comma  5,  della  legge  n.
84/1994  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,   adeguamenti
tecnico-funzionali dei PRP le modifiche  che  non  alterano  in  modo
sostanziale la struttura del PRP  in  termini  di  obiettivi,  scelte
strategiche  e  caratterizzazione  funzionale  delle  aree  portuali,
relativamente al singolo scalo marittimo. 
  3.  Gli   adeguamenti   tecnico-funzionali   sono   approvati   con
deliberazione della Giunta regionale entro  il  termine  di  sessanta
giorni  decorrente  dalla  data  di  ricevimento  dei  relativi  atti
adottati  dall'Autorita'  di  sistema  portuale,  comprensivi   della
dichiarazione dei comuni interessati di non contrasto con i  relativi
strumenti  urbanistici  comunali  vigenti  nonche'  del  parere   del
Consiglio  superiore  dei  lavori   pubblici,   da   rendersi   entro
quarantacinque giorni a norma del  citato  art.  5,  comma  5,  della
suddetta legge.».