Art. 6 Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 9/2003 1. L'art. 4 della legge regionale n. 9/2003 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Modifiche al Documento di pianificazione strategica di sistema, varianti ai Piani regolatori portuali e adeguamenti tecnico-funzionali). - 1. Le modifiche al DPSS e le varianti ai PRP sono approvate con la procedura prevista rispettivamente agli articoli 1, 2 e 3-bis, fatto salvo quanto previsto per le varianti-stralcio dall'art. 5, commi 4, 4-bis e 4-ter, della legge n. 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Costituiscono, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge n. 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni, adeguamenti tecnico-funzionali dei PRP le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del PRP in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo. 3. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono approvati con deliberazione della Giunta regionale entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di ricevimento dei relativi atti adottati dall'Autorita' di sistema portuale, comprensivi della dichiarazione dei comuni interessati di non contrasto con i relativi strumenti urbanistici comunali vigenti nonche' del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da rendersi entro quarantacinque giorni a norma del citato art. 5, comma 5, della suddetta legge.».