Art. 8 Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 9/2003 1. L'art. 5 della legge regionale n. 9/2003 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Procedure di approvazione degli interventi nei porti). - 1. Gli interventi edilizi nei porti da realizzarsi da parte dell'Autorita' di sistema portuale o di amministrazioni pubbliche sono approvati secondo le procedure di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni o le procedure di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Ferma restando la facolta' di ricorso alle procedure edilizie semplificate previste dalla vigente normativa statale e regionale, l'esecuzione degli interventi nei porti da parte di soggetti privati e' assentita in esito ad apposita conferenza di servizi indetta, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, dall'Autorita' di sistema portuale e, nel caso del porto di Imperia, dall'Autorita' marittima, a norma dell'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora l'intervento da eseguire sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla-osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio di tale intervento, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi simultanea convocata dall'Autorita' competente ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni. 3. Gli interventi di cui al comma 2 sono assoggettati al versamento, da parte del concessionario del bene demaniale, della quota di contributo di costruzione relativa alle opere di urbanizzazione di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni e integrazioni, che tengano conto dell'attuale e specifico stato dell'urbanizzazione esistente.».