Art. 8 
 
      Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 9/2003 
 
  1.  L'art.  5  della  legge  regionale  n.  9/2003   e   successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 5 (Procedure di approvazione degli interventi nei  porti).  -
1.  Gli  interventi  edilizi  nei  porti  da  realizzarsi  da   parte
dell'Autorita' di sistema portuale  o  di  amministrazioni  pubbliche
sono approvati secondo le procedure di cui all'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni  e
integrazioni o le procedure di cui agli articoli 14 e seguenti  della
legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. 
  2. Ferma restando la facolta' di ricorso  alle  procedure  edilizie
semplificate previste dalla vigente normativa  statale  e  regionale,
l'esecuzione degli interventi nei porti da parte di soggetti  privati
e' assentita in esito ad apposita conferenza di servizi  indetta,  ai
sensi degli  articoli  14  e  seguenti  della  legge  n.  241/1990  e
successive modificazioni e integrazioni,  dall'Autorita'  di  sistema
portuale e, nel caso del porto di Imperia, dall'Autorita'  marittima,
a norma dell'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 84/1994 e successive
modificazioni e integrazioni. Qualora l'intervento  da  eseguire  sia
sottoposto  a  valutazione  di  impatto  ambientale   di   competenza
regionale, tutte le  autorizzazioni,  intese,  concessioni,  licenze,
pareri, concerti, nulla-osta e assensi comunque denominati, necessari
alla  realizzazione  e  all'esercizio  di  tale  intervento,  vengono
acquisiti nell'ambito di apposita conferenza  di  servizi  simultanea
convocata dall'Autorita' competente ai  sensi  dell'art.  27-bis  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in   materia
ambientale) e successive modificazioni e integrazioni. 
  3.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  2  sono  assoggettati   al
versamento, da parte del concessionario  del  bene  demaniale,  della
quota  di  contributo  di  costruzione   relativa   alle   opere   di
urbanizzazione di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19 del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni  e
integrazioni  e  della  legge  regionale  7  aprile   1995,   n.   25
(Disposizioni  in  materia  di  determinazione  del   contributo   di
concessione edilizia) e successive modificazioni e integrazioni,  che
tengano conto  dell'attuale  e  specifico  stato  dell'urbanizzazione
esistente.».