Allegato Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. Art. 1. Sostituzione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali), e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente regolamento si applica all'Amministrazione regionale, nonche', secondo i rispettivi ordinamenti, all'Ente tutela patrimonio ittico (ETPI), di cui all'art. 6 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42, all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), di cui all'art. 1 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8, all'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), di cui all'art. 11 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21, all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (ERPAC), di cui all'art. 2 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2, e all'Agenzia Lavoro & Sviluppolmpresa, di cui all'art. 30-bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11.». Art. 2. Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. La Presidenza della Regione puo' articolarsi in direzioni centrali o strutture direzionali equiparate, uffici e servizi. Fanno, in ogni caso, parte della Presidenza della Regione la Direzione generale, il Segretariato generale, quale direzione centrale, la Protezione civile della Regione, quale struttura direzionale equiparata a direzione centrale e l'Ufficio di Gabinetto.»; b) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. In relazione all'esercizio delle funzioni di comunicazione istituzionale della Regione, nell'ambito della Presidenza della Regione opera, con l'autonomia di cui all'art. 254, comma 4, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, l'Agenzia quotidiana di stampa «Regione cronache» (ARC); la collocazione, a livello organizzativo, dell'Agenzia e le relative specifiche funzioni sono definite con il provvedimento di cui al comma 10.». Art. 3. Modifiche all'art. 14-bis del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 1. All'art. 14-bis del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera c) del comma 3, e' soppressa; b) al comma 4 le parole: «a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), d) e d-bis)». Art. 4. Modifica all'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 1. Il comma 2-quater dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004, e' abrogato. Art. 5. Modifica all'art. 27 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 1. Al comma 3 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004, dopo le parole: «In ogni caso i contratti» sono aggiunte le seguenti: «relativi agli incarichi di cui al comma 1». Art. 6. Modifica all'art. 31 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 1. Al comma 5 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004, le parole: «, del Capo di Gabinetto e del direttore dell'ufficio stampa e comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «e del Capo di Gabinetto». Art. 7. Modifica all'art. 37 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 1. Il comma 2 dell'art. 37 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 e' sostituito dal seguente: «2. Le posizioni organizzative sono istituite, nel rispetto del budget direzionale e dei criteri generali fissati dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione o dell'assessore delegato sentito il direttore generale, dal direttore centrale competente. I relativi incarichi sono conferiti dal direttore centrale competente, d'intesa con il vicedirettore centrale o il direttore di servizio qualora l'incarico di posizione organizzativa sia conferito alle dipendenze dei medesimi.». Art. 8. Modifica all'art. 38-bis del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 1. Il comma 4 dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004, e' abrogato. Art. 9. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2020. Visto, Il Presidente: Fedriga