Allegato 
 
Regolamento   di   modifica   al   Regolamento   di    organizzazione
  dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali  emanato  con
  decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. 
 
                               Art. 1. 
                Sostituzione dell'art. 2 del decreto 
           del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 
 
    1. L'art. 2 del decreto del Presidente della  Regione  27  agosto
2004,    n.     0277/Pres.     (Regolamento     di     organizzazione
dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali), e' sostituito
dal seguente: 
    «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente regolamento si
applica all'Amministrazione regionale, nonche', secondo i  rispettivi
ordinamenti,  all'Ente  tutela  patrimonio  ittico  (ETPI),  di   cui
all'art. 6 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42, all'Agenzia
regionale per lo sviluppo rurale (ERSA),  di  cui  all'art.  1  della
legge regionale 24 marzo 2004, n. 8,  all'Agenzia  regionale  per  il
diritto agli studi superiori (ARDISS), di cui all'art. 11 della legge
regionale  14  novembre  2014,  n.  21,  all'Ente  regionale  per  il
patrimonio culturale della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia
(ERPAC), di cui all'art. 2 della legge regionale 25 febbraio 2016, n.
2, e all'Agenzia Lavoro & Sviluppolmpresa,  di  cui  all'art.  30-bis
della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11.». 
 
                               Art. 2. 
                  Modifiche all'art. 7 del decreto 
           del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 
 
    1. All'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
0277/Pres./2004, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
        «8. La Presidenza della Regione puo' articolarsi in direzioni
centrali o strutture direzionali equiparate, uffici e servizi. Fanno,
in ogni caso, parte  della  Presidenza  della  Regione  la  Direzione
generale, il Segretariato  generale,  quale  direzione  centrale,  la
Protezione  civile  della  Regione,   quale   struttura   direzionale
equiparata a direzione centrale e l'Ufficio di Gabinetto.»; 
      b) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
        «8-bis.  In  relazione  all'esercizio   delle   funzioni   di
comunicazione  istituzionale   della   Regione,   nell'ambito   della
Presidenza della Regione opera, con l'autonomia di cui all'art.  254,
comma 4, della  legge  regionale  1°  marzo  1988,  n.  7,  l'Agenzia
quotidiana di stampa «Regione cronache»  (ARC);  la  collocazione,  a
livello organizzativo, dell'Agenzia e le relative specifiche funzioni
sono definite con il provvedimento di cui al comma 10.». 
 
                               Art. 3. 
                Modifiche all'art. 14-bis del decreto 
           del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 
 
    1. All'art. 14-bis del decreto del Presidente  della  Regione  n.
0277/Pres./2004, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) la lettera c) del comma 3, e' soppressa; 
      b) al comma 4 le parole: «a), b),  c)  e  d)»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a), b), d) e d-bis)». 
 
                               Art. 4. 
                  Modifica all'art. 21 del decreto 
           del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 
 
    1. Il comma 2-quater dell'art.  21  del  decreto  del  Presidente
della Regione n. 0277/Pres./2004, e' abrogato. 
 
                               Art. 5. 
                  Modifica all'art. 27 del decreto 
           del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 
 
    1. Al comma 3 dell'art.  27  del  decreto  del  Presidente  della
Regione  n.  0277/Pres./2004,  dopo  le  parole:  «In  ogni  caso   i
contratti» sono aggiunte le seguenti: «relativi agli incarichi di cui
al comma 1». 
 
                               Art. 6. 
                  Modifica all'art. 31 del decreto 
           del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 
 
    1. Al comma 5 dell'art.  31  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 0277/Pres./2004, le parole: «, del Capo di Gabinetto e del
direttore dell'ufficio stampa e comunicazione» sono sostituite  dalle
seguenti: «e del Capo di Gabinetto». 
 
                               Art. 7. 
                  Modifica all'art. 37 del decreto 
           del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 
 
    1. Il comma 2 dell'art.  37  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 0277/Pres./2004 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Le posizioni organizzative sono istituite, nel rispetto del
budget direzionale  e  dei  criteri  generali  fissati  dalla  Giunta
regionale su proposta del Presidente della Regione  o  dell'assessore
delegato  sentito  il  direttore  generale,  dal  direttore  centrale
competente.  I  relativi  incarichi  sono  conferiti  dal   direttore
centrale competente, d'intesa con  il  vicedirettore  centrale  o  il
direttore di servizio qualora l'incarico di  posizione  organizzativa
sia conferito alle dipendenze dei medesimi.». 
 
                               Art. 8. 
                Modifica all'art. 38-bis del decreto 
           del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 
 
    1. Il comma 4 dell'art. 38-bis del decreto del  Presidente  della
Regione n. 0277/Pres./2004, e' abrogato. 
 
                               Art. 9. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2020. 
 
                                        Visto, Il Presidente: Fedriga