Art. 4 
 
                  Legge di semplificazione annuale 
 
  1.   Il   Comitato   coordina   le   attivita'   finalizzate   alla
predisposizione di un disegno di legge  annuale,  d'iniziativa  della
Giunta regionale, avente come oggetto la semplificazione  del  quadro
legislativo e amministrativo regionale. 
  2. Il disegno di legge di cui al comma  i  viene  presentato  dalla
Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 30  aprile  di  ogni
anno.