Art. 5 Riordino e miglioramento della qualita' della legislazione 1. Il Consiglio regionale esamina il rapporto annuale sulla legislazione regionale, curato dal comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione secondo le modalita' previste dal regolamento, interno del Consiglio. Il rapporto valuta la qualita' della produzione legislativa in termini di omogeneita', semplicita', chiarezza, proprieta' della formulazione e di efficacia ai fini della semplificazione e del riordino normativo, e puo' contenere indirizzi e criteri per il miglioramento della qualita' della legislazione tra i quali l'individuazione di settori di formazione per i quali risulti prioritario intervenire con leggi di riordino normativo. Il rapporto e' trasmesso alla Giunta regionale. 2. La Giunta regionale, anche sulla base degli indirizzi del rapporto di cui al comma i, elabora progetti di legge di riordino normativa che riunificano, coordinano, aggiornano e razionalizzano tutte le disposizioni vigenti nella stessa materia, provvedendo alla contestuale abrogazione espressa di tutte le disposizioni obsolete e di quelle che vengono trasfuse, con o senza modifiche, nel nuovo testo. A tal fine la Giunta, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, puo' costituire gruppi di lavoro composti da funzionari dell'amministrazione regionale e della Segreteria generale del Consiglio, esperti in tecniche legislative e nei settori interessati, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione verifica i risultati delle attivita' di cui al comma 2.