Art. 5 
 
     Riordino e miglioramento della qualita' della legislazione 
 
  1.  Il  Consiglio  regionale  esamina  il  rapporto  annuale  sulla
legislazione regionale, curato dal comitato per la  legislazione,  il
controllo  e  la  valutazione  secondo  le  modalita'  previste   dal
regolamento, interno del Consiglio. Il rapporto  valuta  la  qualita'
della produzione legislativa in termini di omogeneita',  semplicita',
chiarezza, proprieta' della formulazione e di efficacia ai fini della
semplificazione e del riordino normativo, e puo' contenere  indirizzi
e criteri per il miglioramento della qualita' della legislazione  tra
i quali l'individuazione di settori di formazione per i quali risulti
prioritario intervenire con leggi di riordino normativo. Il  rapporto
e' trasmesso alla Giunta regionale. 
  2. La Giunta  regionale,  anche  sulla  base  degli  indirizzi  del
rapporto di cui al comma i, elabora progetti  di  legge  di  riordino
normativa che riunificano, coordinano,  aggiornano  e  razionalizzano
tutte le disposizioni vigenti nella stessa materia, provvedendo  alla
contestuale abrogazione espressa di tutte le disposizioni obsolete  e
di quelle che vengono trasfuse, con  o  senza  modifiche,  nel  nuovo
testo.  A  tal  fine  la  Giunta,  previa  intesa  con  l'Ufficio  di
Presidenza del Consiglio regionale, puo' costituire gruppi di  lavoro
composti  da  funzionari  dell'amministrazione  regionale   e   della
Segreteria generale del Consiglio, esperti in tecniche legislative  e
nei  settori  interessati,  senza  maggiori  oneri  per  la   finanza
pubblica. 
  3. Il Comitato per la legislazione, il controllo e  la  valutazione
verifica i risultati delle attivita' di cui al comma 2.