Art. 6 
 
Modalita' e contenuto degli atti e  delle  comunicazioni  nell'ambito
  dei procedimenti amministrativi 
 
  1. Entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge l'amministrazione  regionale  provvede,  sentito  il  Comitato,
mediante decreto del direttore generale: 
    a)  all'adozione  di   modelli   standardizzati   da   utilizzare
nell'ambito degli atti e delle procedure amministrative; 
    b)  all'adozione  di   modelli   o   format   standardizzati   da
utilizzarsi, da parte dell'amministrazione  regionale  e  degli  enti
dipendenti e strumentali della stessa, nella correlata corrispondenza
cartacea o informatica, intercorrente con ogni  soggetto  pubblico  o
privato.