Art. 6 Modalita' e contenuto degli atti e delle comunicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'amministrazione regionale provvede, sentito il Comitato, mediante decreto del direttore generale: a) all'adozione di modelli standardizzati da utilizzare nell'ambito degli atti e delle procedure amministrative; b) all'adozione di modelli o format standardizzati da utilizzarsi, da parte dell'amministrazione regionale e degli enti dipendenti e strumentali della stessa, nella correlata corrispondenza cartacea o informatica, intercorrente con ogni soggetto pubblico o privato.