Art. 7 
 
Standardizzazione  della  documentazione  relativa   alle   procedure
                     contributive o di incentivo 
 
  1. Entro sei mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge
l'amministrazione    regionale,    nell'ambito    dei    procedimenti
contributivi e di incentivo, comunque denominati, provvede,  mediante
decreto del direttore generale: 
    a) all'adozione di un modello standardizzato di raccolta dei dati
anagrafici da utilizzare in modo  univoco  in  tutti  i  procedimenti
svolti anche per il tramite di supporto informatico; 
    b) alla creazione di una banca dati concernente  la  raccolta  di
dati anagrafici  delle  persone  fisiche  e  giuridiche  che  abbiano
presentato domanda contributiva al fine del loro trattamento  per  la
compilazione, in forma automatizzata, del modello  standardizzato  di
cui alla lettera a) da parte  del  medesimo  soggetto  su  successivi
procedimenti contributivi. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b),  si  provvede  a
valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali,
generali e di  gestione)  -  Programma  n. 8  (Statistica  e  sistemi
informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. (S/342).