Art. 8 Portale Unico FVG 1. E' fatto obbligo all'amministrazione regionale di disporre la realizzazione delle banche dati di cui alla presente legge a mezzo di un portale web unitario definito «Portale Unico FVG» avente caratteristiche tecniche tali da garantire una celere e immediata consultazione dello stesso, da parte degli utenti autorizzati, per il tramite di un unico punto di accesso. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. (S/342).