Art. 8 
 
                          Portale Unico FVG 
 
  1. E' fatto obbligo all'amministrazione regionale  di  disporre  la
realizzazione delle banche dati di cui alla presente legge a mezzo di
un  portale  web  unitario  definito  «Portale  Unico   FVG»   avente
caratteristiche tecniche tali da garantire  una  celere  e  immediata
consultazione dello stesso, da parte degli utenti autorizzati, per il
tramite di un unico punto di accesso. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 si provvede  a  valere  sullo
stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali,  generali  e
di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e  sistemi  informativi)  -
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di  previsione  della  spesa
del bilancio per gli anni 2020-2022. (S/342).