Art. 2 
 
        Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 14/2008 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 2  della  legge  regionale  16  giugno
2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio), e'  aggiunto
il seguente: 
    «2-bis. Per  l'anno  2020,  il  termine  per  l'approvazione  del
programma di interventi per il finanziamento delle azioni a  sostegno
del paesaggio da parte della Giunta regionale, di  cui  al  comma  2,
ordinariamente fissato al 30 giugno, e' prorogato al 31 luglio.».