Art. 2 Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 14/2008 1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio), e' aggiunto il seguente: «2-bis. Per l'anno 2020, il termine per l'approvazione del programma di interventi per il finanziamento delle azioni a sostegno del paesaggio da parte della Giunta regionale, di cui al comma 2, ordinariamente fissato al 30 giugno, e' prorogato al 31 luglio.».