Regolamento recante  modifiche  al  Testo  unico  delle  disposizioni
  regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore  del
  settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione
  25 gennaio 2012, n. 33. 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento dispone  le  necessarie  modifiche  al
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di  incentivi
e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato  con  decreto
del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33. 
 
                               Art. 2. 
 
                  Modifiche all'art. 5 del decreto 
               del Presidente della Regione n. 33/2012 
 
    1. Al comma 3  dell'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 33/2012, le parole: «  attestante  gli  aiuti  de  minimis
ricevuti dall'impresa unica nel corso  dei  due  esercizi  finanziari
precedenti  e  nell'esercizio  finanziario  in   corso,   comprensivo
dell'incentivo  oggetto  della  domanda.»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «con cui il beneficiario dichiara di essere o meno  impresa
unica come definita all'Allegato A.». 
 
                               Art. 3. 
 
                  Modifiche all'art. 8 del decreto 
               del Presidente della Regione n. 33/2012 
 
    1. Al comma 1-bis dell'art. 8 del decreto  del  Presidente  della
Regione n. 33/2012, le parole: «al Capo  VIII  bis»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al titolo II». 
 
                               Art. 4. 
 
                  Modifiche all'art. 9 del decreto 
               del Presidente della Regione n. 33/2012 
 
    1. All'art. 9 del decreto del Presidente  della  Regione  33/2012
sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 3, le parole: «lettera a)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «lettere a) e a-bis).»; 
      b) la lettera a-bis) del comma 5, e' sostituita dalla seguente: 
        «a-bis) le societa' di servizi o  il  CATA,  beneficiari  dei
contributi  di  cui  al  titolo  II,   capo   XII   bis,   presentano
contestualmente la domanda di contributo e la  rendicontazione  delle
spese sostenute entro il 31 marzo di ciascun anno per  le  iniziative
realizzate nel corso dell'anno precedente;». 
 
                               Art. 5. 
 
                  Modifiche all'art. 10 del decreto 
               del Presidente della Regione n. 33/2012 
 
    1. All'art. 10  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
33/2012 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1, le parole: «, le societa' di servizi o il  CATA»
sono soppresse; 
      b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Per le iniziative di cui al titolo II, capo XII  bis,
concernenti gli eventi per la promozione del  comparto  artigiano  le
societa' di servizi o il CATA avviano l'iniziativa a decorrere dal 1°
gennaio dell'anno precedente a quello  di  presentazione  contestuale
della domanda di  contributo  e  della  rendicontazione  delle  spese
sostenute.». 
 
                               Art. 6. 
 
                  Modifiche all'art. 16 del decreto 
               del Presidente della Regione n. 33/2012 
 
    1. Al comma 2 dell'art.  16  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 33/2012 dopo la lettera c) e aggiunta la seguente: 
      «c-bis) le societa' di  servizi  o  il  CATA,  beneficiari  dei
contributi  di  cui  al  titolo  II,   capo   XII   bis,   presentano
contestualmente la domanda di contributo e la  rendicontazione  delle
spese sostenute entro il 31 marzo dell'anno successivo  a  quello  di
sostenimento delle spese.». 
 
                               Art. 7. 
 
                  Modifiche all'art. 17 del decreto 
               del Presidente della Regione n. 33/2012 
 
    1. All'art. 17  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
33/2012 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 2, le  parole:  «comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 2 e 2-bis)»; 
      b) al comma 3, le  parole:  «comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 2 e 2-bis)». 
 
                               Art. 8. 
 
                  Modifiche all'art. 21 del decreto 
               del Presidente della Regione n. 33/2012 
 
    1. La lettera c-ter) del comma 1 dell'art.  21  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 33/2012 e' sostituita dalla seguente: 
      «c-ter) rispettare l'obbligo previsto all'art. 1, commi da  125
a 129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato
e la concorrenza) di dichiarare l'esistenza di aiuti di Stato  e  "de
minimis" nella nota integrativa del bilancio oppure, ove  non  tenuti
alla  redazione  della  stessa,  sul  proprio  sito  internet  o,  in
mancanza, sul portale digitale delle  associazioni  di  categoria  di
appartenenza.». 
 
                               Art. 9. 
 
                  Modifiche all'art. 24 del decreto 
               del Presidente della Regione n. 33/2012 
 
    1. All'art. 24 del decreto del Presidente della  Regione  33/2012
sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 2, lettera a) le parole: «comma 2» sono  sostituite
dalle seguenti: «commi 2 e 2-bis)»; 
      b) al comma 2, lettera e-bis) dopo  le  parole:  «del  comma  1
dell'art. 21» sono aggiunte le seguenti: «e siano inutilmente decorsi
90 giorni dalla contestazione;». 
 
                              Art. 10. 
 
                Modifiche all'art. 29-bis del decreto 
               del Presidente della Regione n. 33/2012 
 
    1. Dopo il comma 3 dell'art. 29-bis del  decreto  del  Presidente
della Regione n. 33/2012 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. In deroga al comma 3 sono ammissibili i beni di importo
inferiore a 100,00 euro, al netto di  IVA,  a  condizione  che  siano
strumentali o accessori rispetto ad altri beni incentivati  contenuti
nel medesimo giustificativo di spesa.». 
 
                              Art. 11. 
 
                  Modifiche all'art. 35 del decreto 
               del Presidente della Regione n. 33/2012 
 
    1. Al comma 1, lettera b) dell'art. 35 del decreto del Presidente
della Regione n. 33/2012  l'importo  pari  a:  «25.000,00  euro.»  e'
sostituito con il seguente: «40.000,00 euro.». 
 
                              Art. 12. 
 
                  Modifiche all'art. 41 del decreto 
               del Presidente della Regione n. 33/2012 
 
    1. Al comma 1, lettera b) dell'art. 41 del decreto del Presidente
della Regione n. 33/2012, dopo le parole: «al netto  dell'IVA;»  sono
aggiunte le seguenti: «sono ammissibili i beni di importo inferiore a
100,00 euro, al netto dell'IVA, a condizione che siano strumentali  o
accessori rispetto ad altri beni incentivati contenuti  nel  medesimo
giustificativo di spesa.». 
 
                              Art. 13. 
 
                  Modifiche all'art. 42 del decreto 
               del Presidente della Regione n. 33/2012 
 
    1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 42  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 33/2012 e' inserita la seguente: 
      «c-bis) smartphone, tablet e laptop;». 
 
                              Art. 14. 
 
                  Modifiche all'art. 45 del decreto 
               del Presidente della Regione n. 33/2012 
 
    1. Alla lettera d) del comma  1  dell'art.  45  del  decreto  del
Presidente della Regione  n.  33/2012,  dopo  le  parole:  «al  netto
dell'IVA.» sono inserite le seguenti: «Sono  ammissibili  i  beni  di
importo inferiore a 100,00 euro, al netto di IVA,  a  condizione  che
siano strumentali o accessori  rispetto  ad  altri  beni  incentivati
contenuti nel medesimo giustificativo di spesa.». 
 
                              Art. 15. 
 
                  Modifiche all'art. 46 del decreto 
               del Presidente della Regione n. 33/2012 
 
    1. Dopo la lettera c-bis) del comma 1 dell'art.  46  del  decreto
del Presidente della Regione n. 33/2012 e' inserita la seguente: 
      «c-ter) smartphone, tablet e laptop;». 
 
                              Art. 16. 
 
                  Modifiche all'art. 59 del decreto 
               del Presidente della Regione n. 33/2012 
 
    1. La lettera d)  del  comma  1  dell'art.  59  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 33/2012 e' abrogata. 
 
                              Art. 17. 
 
                   Entrata in vigore ed efficacia 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
    2. La disposizione di cui all'art. 5,  comma  3  del  Regolamento
emanato con decreto del Presidente della regione 25 gennaio 2012,  n.
33/Pres, cosi' come modificata dall'art. 2 del presente  regolamento,
trova applicazione a decorrere dal 1° luglio 2020, in  conformita'  a
quanto previsto dall'art. 14, comma 6 del decreto 31 maggio 2017,  n.
115 (Regolamento recante  la  disciplina  per  il  funzionamento  del
registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma
6, della legge 24 dicembre 2012, n.  234  e  successive  modifiche  e
integrazioni). 
 
                                        Visto, il Presidente: Fedriga