Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33. (Omissis). Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33. Art. 2. Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 1. Al comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012, le parole: « attestante gli aiuti de minimis ricevuti dall'impresa unica nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, comprensivo dell'incentivo oggetto della domanda.» sono sostituite dalle seguenti: «con cui il beneficiario dichiara di essere o meno impresa unica come definita all'Allegato A.». Art. 3. Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 1. Al comma 1-bis dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012, le parole: «al Capo VIII bis» sono sostituite dalle seguenti: «al titolo II». Art. 4. Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e a-bis).»; b) la lettera a-bis) del comma 5, e' sostituita dalla seguente: «a-bis) le societa' di servizi o il CATA, beneficiari dei contributi di cui al titolo II, capo XII bis, presentano contestualmente la domanda di contributo e la rendicontazione delle spese sostenute entro il 31 marzo di ciascun anno per le iniziative realizzate nel corso dell'anno precedente;». Art. 5. Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: «, le societa' di servizi o il CATA» sono soppresse; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Per le iniziative di cui al titolo II, capo XII bis, concernenti gli eventi per la promozione del comparto artigiano le societa' di servizi o il CATA avviano l'iniziativa a decorrere dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione contestuale della domanda di contributo e della rendicontazione delle spese sostenute.». Art. 6. Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 1. Al comma 2 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 dopo la lettera c) e aggiunta la seguente: «c-bis) le societa' di servizi o il CATA, beneficiari dei contributi di cui al titolo II, capo XII bis, presentano contestualmente la domanda di contributo e la rendicontazione delle spese sostenute entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.». Art. 7. Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 1. All'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 2-bis)»; b) al comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 2-bis)». Art. 8. Modifiche all'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 1. La lettera c-ter) del comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 e' sostituita dalla seguente: «c-ter) rispettare l'obbligo previsto all'art. 1, commi da 125 a 129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) di dichiarare l'esistenza di aiuti di Stato e "de minimis" nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della stessa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.». Art. 9. Modifiche all'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 1. All'art. 24 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, lettera a) le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 2-bis)»; b) al comma 2, lettera e-bis) dopo le parole: «del comma 1 dell'art. 21» sono aggiunte le seguenti: «e siano inutilmente decorsi 90 giorni dalla contestazione;». Art. 10. Modifiche all'art. 29-bis del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 1. Dopo il comma 3 dell'art. 29-bis del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 e' inserito il seguente: «3-bis. In deroga al comma 3 sono ammissibili i beni di importo inferiore a 100,00 euro, al netto di IVA, a condizione che siano strumentali o accessori rispetto ad altri beni incentivati contenuti nel medesimo giustificativo di spesa.». Art. 11. Modifiche all'art. 35 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 1. Al comma 1, lettera b) dell'art. 35 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 l'importo pari a: «25.000,00 euro.» e' sostituito con il seguente: «40.000,00 euro.». Art. 12. Modifiche all'art. 41 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 1. Al comma 1, lettera b) dell'art. 41 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012, dopo le parole: «al netto dell'IVA;» sono aggiunte le seguenti: «sono ammissibili i beni di importo inferiore a 100,00 euro, al netto dell'IVA, a condizione che siano strumentali o accessori rispetto ad altri beni incentivati contenuti nel medesimo giustificativo di spesa.». Art. 13. Modifiche all'art. 42 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 42 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 e' inserita la seguente: «c-bis) smartphone, tablet e laptop;». Art. 14. Modifiche all'art. 45 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 45 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012, dopo le parole: «al netto dell'IVA.» sono inserite le seguenti: «Sono ammissibili i beni di importo inferiore a 100,00 euro, al netto di IVA, a condizione che siano strumentali o accessori rispetto ad altri beni incentivati contenuti nel medesimo giustificativo di spesa.». Art. 15. Modifiche all'art. 46 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 1. Dopo la lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 46 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 e' inserita la seguente: «c-ter) smartphone, tablet e laptop;». Art. 16. Modifiche all'art. 59 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 59 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 e' abrogata. Art. 17. Entrata in vigore ed efficacia 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. La disposizione di cui all'art. 5, comma 3 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della regione 25 gennaio 2012, n. 33/Pres, cosi' come modificata dall'art. 2 del presente regolamento, trova applicazione a decorrere dal 1° luglio 2020, in conformita' a quanto previsto dall'art. 14, comma 6 del decreto 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni). Visto, il Presidente: Fedriga