Allegato 
 
Regolamento in materia  di  finanziamento  annuale  ad  attivita'  di
  rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani,  fiumani
  e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione
  delle medesime, in attuazione dell'art. 27,  comma  4  della  legge
  regionale n agosto 2014, n.  16  (Norme  regionali  in  materia  di
  attivita' culturali). 
    (Omissis). 
 
                               Capo I 
 
                       Finalita' e definizioni 
 
                               Art. 1. 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento in attuazione dell'art. 27,  commi  1,
lettera a), 2, lettera a), 3 e 4  della  legge  regionale  11  agosto
2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita'  culturali),  di
seguito denominata legge, disciplina la concessione dei finanziamenti
annuali alle attivita' di rilevanza regionale delle associazioni  dei
profughi istriani, fiumani  e  dalmati  aventi  sede  nel  territorio
regionale, e della federazione dalle medesime promossa, con  riguardo
al ruolo svolto, anche in collaborazione  con  organi  e  istituzioni
statali e regionali, per  l'organizzazione  di  manifestazioni  e  la
gestione  di  attivita'  culturali  e  didattiche   ai   fini   della
conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni
italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia. 
 
                               Art. 2. 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento si intendono: 
      a) per fabbisogno di finanziamento stimato: la differenza tra i
costi  previsti  e  le  entrate  complessive   previste,   al   netto
dell'incentivo regionale richiesto; 
      b) per firma digitale valida: la firma digitale  basata  su  un
certificato  qualificato  rilasciato  da  un  prestatore  di  servizi
fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui  all'allegato  I
del regolamento  (UE)  n.  910/2014  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  23  luglio  2014  in   materia   di   identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni  elettroniche  nel
mercato  interno  (cd.  regolamento  EIDAS).  La  firma  e'   apposta
utilizzando  dispositivi  che   soddisfino   i   requisiti   di   cui
all'allegato II del regolamento EIDAS; 
      c) per  modifiche  sostanziali:  le  modifiche  apportate  alle
attivita' programmate nella relazione annuale prevista  dall'art.  9,
comma 2, lettera c), idonee ad influire ex post in senso peggiorativo
sulle fasce di punteggio numerico attribuite. 
 
                               Capo II 
 
         Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilita' 
 
                               Art. 3. 
 
         Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilita' 
 
    1.  Possono  accedere  ai  finanziamenti  di  cui   al   presente
regolamento i seguenti soggetti: 
      a) le associazioni dei profughi  istriani,  fiumani  e  dalmati
riconosciute o non riconosciute aventi sede legale od  operativa  nel
territorio  regionale  e  le  loro  articolazioni  territoriali,  che
operano con la finalita' di conservare e valorizzare la cultura e  le
tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della  Dalmazia,  secondo
quanto previsto dai propri atti costitutivi o  statuti  ovvero  dalla
legge 16 marzo 2001,  n.  72  (Interventi  a  tutela  del  patrimonio
storico e culturale delle comunita' degli esuli italiani dall'Istria,
da Fiume  e  dalla  Dalmazia),  o  da  altra  normativa  nazionale  o
regionale; 
      b) le federazioni  promosse  dalle  associazioni  dei  profughi
istriani,  fiumani  e  dalmati  di  cui  alla  lettera  a)  anche  in
collaborazione con gli organi  e  istituzioni  statali  e  regionali,
aventi sede nel territorio regionale. 
    2. I soggetti di cui al comma 1 possiedono, da  almeno  due  anni
alla data di presentazione della domanda di finanziamento, i seguenti
requisiti: 
      a)  disponibilita'  di  una  sede,  legale  od  operativa,  nel
territorio regionale; 
      b) aver organizzato, promosso e gestito attivita'  culturali  e
didattiche ai fini della conservazione e della  valorizzazione  della
cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria,  di  Fiume  e  della
Dalmazia, in modo prevalente rispetto ad altre attivita'; 
      c) aver organizzato e  promosso  almeno  tre  manifestazioni  o
eventi annuali di  natura  culturale  o  didattica  finalizzati  alla
conservazione e alla valorizzazione della cultura e delle  tradizioni
italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia; 
      d) produzione di materiali  di  promozione  e  di  informazione
sulle attivita' e sulle manifestazioni  o  eventi,  quali  periodici,
strumenti anche multimediali di documentazione permanente, cataloghi,
pubblicazioni, anche in formato digitale; 
      e) produzione di ricerche, studi, relativi alla cultura e  alle
tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia; 
      f) presenza di un qualificato  direttivo  composto  da  esperti
relativamente alla cultura e alle tradizioni italiane dell'Istria, di
Fiume e della Dalmazia. 
 
                              Capo III 
 
             Attivita' finanziabili e spese ammissibili 
 
                               Art. 4. 
 
                       Attivita' finanziabili 
 
    1. Sono finanziabili le attivita' di  rilevanza  regionale  delle
associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel
territorio regionale e delle federazioni delle medesime,  finalizzate
all'organizzazione di manifestazioni e  alla  gestione  di  attivita'
culturali  e  didattiche  ai  fini  della   conservazione   e   della
valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria,
di Fiume e della Dalmazia. 
 
                               Art. 5. 
 
         Principi generali per l'ammissibilita' delle spese 
 
    1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi
generali: 
      a) sono relative alle attivita' finanziate; 
      b) sono chiaramente riferibili al periodo di svolgimento  delle
attivita'  finanziate  e  sono  sostenute   entro   il   termine   di
presentazione del rendiconto; 
      c) sono sostenute dal soggetto che riceve il finanziamento. 
 
                               Art. 6. 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1.  Sono  ammissibili  le  spese  sostenute  dal  primo   gennaio
dell'anno in cui viene presentata la domanda di incentivo. 
    2. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese: 
      a)  spese  direttamente  collegabili   alle   attivita'   delle
associazioni, quali la retribuzione lorda del personale del  soggetto
beneficiario, assunto o altrimenti contrattualizzato,  con  qualsiasi
tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, che  sia  stato
impiegato  in  mansioni  relative   all'attivita'   dell'associazione
diverse da quelle di amministrazione  e  di  segreteria,  e  relativi
oneri fiscali previdenziali e  assicurativi  a  carico  del  soggetto
beneficiario, nonche' il rimborso di spese di viaggio, di vitto e  di
alloggio sostenute da tali soggetti; spese  per  l'acquisto  di  beni
strumentali; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria  di
beni strumentali, escluse le spese per il riscatto  dei  beni;  spese
per l'allestimento di strutture architettoniche mobili e scenografie;
spese per l'acquisto di costumi; spese per  l'acquisto  di  strumenti
musicali; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e
ad altri contenuti protetti da diritti di  proprieta'  intellettuale;
spese per il trasporto o  la  spedizione  di  strumenti  e  di  altre
attrezzature e connesse  spese  assicurative;  spese  promozionali  e
pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese per premi
per concorsi; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio;
spese relative al  pagamento  della  quota  sociale  annuale  per  la
partecipazione ad organismi o istituti aventi come  scopo  statutario
lo svolgimento di attivita' culturali  e  didattiche  ai  fini  della
conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni
italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia; 
      b) spese di rappresentanza, costituite, per esempio,  da  spese
per rinfreschi, catering, allestimenti ornamentali, omaggi,  incontri
conviviali; 
      c) spese per compensi corrisposti a soggetti diversi da  quelli
elencati alla lettera a), quali, a titolo esemplificativo,  relatori,
scrittori,  ricercatori,  studiosi,  giornalisti,   storici,   oppure
attori, registi, cantanti, musicisti, e artisti in genere, anche  per
incarichi  di  docenza,  e  relativi  oneri  fiscali,  previdenziali,
assicurativi qualora essi siano obbligatori per legge e nella  misura
in cui rimangono effettivamente a carico del  soggetto  beneficiario,
nonche' il rimborso di spese di  viaggio,  di  vitto  e  di  alloggio
sostenute da tali soggetti; 
      d) spese per compensi ad altri soggetti che operano  per  conto
del  soggetto  beneficiario,  per  prestazioni  di  consulenza  e  di
sostegno forniti da consulenti esterni e  da  fornitori  di  servizi,
diverse  da  quelle  elencate  alla   lettera   e),   che   risultino
indispensabili ed imputabili al soggetto beneficiario; 
      e) spese generali di funzionamento, e,  in  particolare,  costi
per la fornitura di elettricita', gas ed acqua; canoni di  locazione,
spese condominiali e spese di assicurazione  per  immobili  destinati
alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di  beni
strumentali destinati alla sede legale o alle sedi  operative;  spese
per il noleggio o per la locazione finanziaria  di  beni  strumentali
destinati alla sede legale o alle sedi operative,  escluse  le  spese
per il riscatto dei beni; spese di  pulizia  e  di  manutenzione  dei
locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet
e  per  assistenza  e  manutenzione  tecnica  della  rete   e   delle
apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese  di
cancelleria;  spese  bancarie;  retribuzione  lorda   del   personale
impiegato esclusivamente nell'amministrazione e nella  segreteria,  e
relativi oneri fiscali previdenziali  e  assicurativi  a  carico  del
soggetto beneficiario, nonche' il rimborso di spese  di  viaggio,  di
vitto e di alloggio sostenute da tali soggetti; spese per  i  servizi
professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative  agli
automezzi intestati all'associazione. 
    3. Le spese di rappresentanza di cui al comma 2, lettera b), sono
ammissibili  nella  misura  massima  del  5  per  cento  dell'importo
dell'incentivo. 
    4. Le spese per il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di
alloggio sostenute dai soggetti di cui al comma 2, lettera  a),  sono
ammissibili  nella  misura  massima  del  5  per  cento  dell'importo
dell'incentivo. Tra le spese di vitto sono ammissibili esclusivamente
le spese per il pranzo e la cena. 
    5. Le spese generali di funzionamento di cui al comma 2,  lettera
e),  sono  ammissibili  nella  misura  massima  del  50   per   cento
dell'importo dell'incentivo. 
    6. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali  di  cui
al comma 2, lettere a) ed e), sono ammissibili nella  misura  massima
del 20 per cento dell'importo dell'incentivo. 
 
                               Art. 7. 
 
                        Spese non ammissibili 
 
    1. Non sono ammissibili le seguenti spese: 
      a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca  un
costo a carico del soggetto beneficiario; 
      b) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati; 
      c) ammende, sanzioni, penali ed interessi; 
      d) altre spese prive di una specifica  destinazione  o  che  si
qualifichino come contributi o liberalita' o donazioni  a  favore  di
altri soggetti; 
      e) spese per oneri finanziari; 
      f) rimborsi per spese di viaggio, vitto e  alloggio  forniti  a
soggetti diversi dal soggetto rimborsato. 
 
                               Art. 8. 
 
                          Divieto di cumulo 
 
    1. Non sono ammesse  a  finanziamento  le  singole  attivita'  di
rilevanza regionale promosse dalle associazioni di cui all'art. 3 che
siano gia' state oggetto di  contributo,  ai  sensi  di  altre  leggi
regionali, che finanziano le medesime attivita'. 
 
                               Capo IV 
 
         Modalita' e termini di presentazione della domanda 
 
                               Art. 9. 
 
         Domanda di finanziamento e relativa documentazione 
 
    1. La domanda di  finanziamento  e'  redatta  esclusivamente  sul
modello approvato con decreto del direttore del  Servizio  competente
in materia di attivita' culturali, pubblicato sul sito  istituzionale
della  regione,  www.regione.fvg.it  nella  sezione   dedicata   alla
cultura. 
    2.  Costituisce  parte  integrante  della  domanda,  la  seguente
documentazione: 
      a) copia dell'atto sostitutivo e dello  statuto,  in  forma  di
atto pubblico o di scrittura  privata  registrata,  nonche'  l'elenco
delle   cariche   sociali,   qualora    non    gia'    in    possesso
dell'amministrazione  regionale  oppure  se  variata  successivamente
all'ultima trasmissione; 
      b)   relazione   riepilogativa    sulle    caratteristiche    e
sull'attivita'  svolta  nei  due  anni  antecedenti  alla   data   di
presentazione della domanda; 
      c) relazione annuale, che descriva le  attivita'  di  rilevanza
regionale che si intendono  realizzare  nell'annualita'  per  cui  e'
chiesto  il  finanziamento,  da  cui  emergano  i  fini  di  pubblico
interesse perseguiti, e che contenga gli elementi funzionati  per  la
valutazione  degli  indicatori   della   dimensione   qualitativa   e
quantitativa di cui agli allegati A e B; 
      d) bilancio preventivo approvato relativo all'annualita' cui si
riferisce il finanziamento, con il dettaglio del preventivo analitico
di impiego del finanziamento medesimo, ripartito per voci  di  spesa,
nonche', con  il  fabbisogno  di  finanziamento  stimato,  pari  alla
differenza tra i costi previsti e le entrate complessive previste, al
netto dell'incentivo regionale richiesto. Nel caso  in  cui  non  sia
ancora approvato al momento della  presentazione  della  domanda,  il
bilancio preventivo e' sostituito da un piano finanziario  preventivo
delle entrate e delle uscite relativo all'annualita' cui si riferisce
il finanziamento. Il bilancio preventivo  e'  trasmesso  al  servizio
immediatamente dopo la sua approvazione; 
      e) dichiarazioni sostitutive di certificazione  e  di  atto  di
notorieta', attestanti, in particolare, i requisiti di ammissibilita'
di cui all'art. 3, corredate  dalla  fotocopia  di  un  documento  di
identita' in corso di validita' del dichiarante, ove necessario; 
      f) dichiarazioni attestanti: 
        1) la titolarita' o  non  titolarita'  della  partita  IVA  e
l'eventuale natura  di  costo  a  carico  del  soggetto  beneficiario
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai  fini
dell'ammissibilita' dei costi; 
        2) l'assoggettabilita' o non assoggettabilita' alla  ritenuta
a titolo d'acconto dell'imposta sul  reddito  delle  societa'  (IRES)
pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai  sensi  dell'art.
28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi), con le relative motivazioni; 
        3) nel solo caso in cui sulla  domanda  inviata  a  mezzo  di
posta elettronica certificata  (PEC)  sia  scansionata  la  marca  da
bollo,  annullata  a   cura   del   soggetto   richiedente,   e   che
l'assolvimento dell'imposta di bollo non  sia  effettuato  attraverso
altre modalita' di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c
postale, modello F23), l'indicazione di aver ritualmente  assolto  al
pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento
della  marca   da   bollo,   riportando   tutti   i   dati   relativi
all'identificativo della marca; 
      g) le attestazioni  di  presa  visione  della  informativa  sul
trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  27  aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
sulla  protezione  dei  dati),  di  conoscenza  degli   obblighi   di
pubblicazione previsti dall'art. 1, commi da 125 a 127, della legge 4
agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la  concorrenza),
di  impegno  al  rispetto  degli  obblighi  di   cui   all'art.   24,
sottoscritte dal legale rappresentante o  altro  soggetto  munito  di
procura. 
    3. E' altresi' allegata alla domanda, ove necessario, la  procura
sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui  viene
incaricato il soggetto alla compilazione, alla sottoscrizione e  alla
presentazione della domanda, redatta secondo il  modello,  pubblicato
sul sito istituzionale della regione www.regione.fvg.it nella sezione
dedicata alla cultura. 
    4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono adottati
con  decreto  del  direttore  del  servizio  e  pubblicati  sul  sito
istituzionale della regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata
alle attivita' culturali. 
    5. La mancata presentazione della documentazione di cui al  comma
2, lettere c), d) ed e) comporta la non ammissibilita' della  domanda
e l'archiviazione d'ufficio. 
 
                              Art. 10. 
 
                     Presentazione della domanda 
 
    1. La domanda, in regola con l'imposta di  bollo,  e'  presentata
alla Direzione centrale cultura e  sport  -  Servizio  competente  in
materia  di  attivita'  culturali,  di  seguito   servizio,   ed   e'
sottoscritta dal legale rappresentante del  richiedente  o  da  altro
soggetto munito di procura e inviata  esclusivamente  a  mezzo  posta
elettronica         certificata          (PEC)          all'indirizzo
cultura@certregione.fvg.it  Il   messaggio   di   posta   elettronica
certificata ha ad oggetto l'indicazione «legge regionale n.  16/2014,
art. 27, comma 4». 
    2. La domanda e' presentata entro il termine  perentorio  del  1°
marzo di ogni anno, a pena di inammissibilita'. 
    3. L'inoltro della domanda e' a completo ed esclusivo rischio del
richiedente,   restando    esclusa    qualsivoglia    responsabilita'
dell'amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra  natura
o per  qualsiasi  altro  motivo  non  imputabile  all'amministrazione
stessa, non risultino rispettati i termini perentori di cui al  comma
2. 
    4. La firma digitale  e'  considerata  valida  se  basata  su  un
certificato in corso di validita', rilasciato  da  un  prestatore  di
servizi fiduciari  riconosciuto,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,
lettera d). 
    5.  Tutte  le  successive  comunicazioni  tra   l'amministrazione
regionale e il richiedente ovvero beneficiario avvengono a  mezzo  di
posta elettronica certificata (PEC). 
 
                              Art. 11. 
 
               Cause di inammissibilita' della domanda 
 
    1.  Sono  inammissibili  e  vengono  archiviate   d'ufficio,   in
particolare, le domande: 
      a) presentate dopo la scadenza del termine di cui all'art.  10,
comma 2; 
      b) presentate da soggetti diversi da quelli indicati  dall'art.
3; 
      c) prive di firma e, in caso di firma  autografa,  prive  della
fotocopia del documento di identita' in corso di validita' del legale
rappresentante  o  della  persona  munita  di  procura  del  soggetto
richiedente; in caso di firma digitale, se la firma e' basata  su  un
certificato scaduto; 
      d) presentate in forma diversa da quella prevista dall'art.  9,
comma 1; 
      e) prive dei documenti indicati all'art. 9,  comma  2,  lettere
c), d) ed e); 
      f) prive delle dichiarazioni sostitutive  di  cui  all'art.  9,
comma 2, lettera e); 
      g) presentate con modalita'  diverse  dalla  posta  elettronica
certificata (PEC) prevista dall'art. 10, comma 1; 
      h) relativamente alle quali non sia prodotta, entro il  termine
di cui all'art. 13, comma 2, la documentazione richiesta dal servizio
a fini istruttori. 
 
                              Art. 12. 
 
               Comunicazione di avvio del procedimento 
 
    1. Dopo la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande,  il  Servizio  provvede  alla  comunicazione  di  avvio  del
procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20
marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso), mediante  pubblicazione  sul
sito istituzionale della regione. 
 
                               Capo V 
 
               Istruttoria, valutazione delle domande 
                   e concessione del finanziamento 
 
                              Art. 13. 
 
             Istruttoria delle domande di finanziamento 
 
    1.  Il  servizio,  attraverso  l'attivita'  istruttoria,  accerta
l'ammissibilita'   delle   domande   di   finanziamento    pervenute,
verificando la completezza e la regolarita' formale delle stesse, con
particolare riferimento  al  possesso  in  capo  ai  richiedenti  dei
requisiti di cui all'art. 3 nonche' l'ammissibilita' delle spese. 
    2. Ove la  domanda  sia  ritenuta  irregolare  o  incompleta,  il
servizio ne da' comunicazione al richiedente indicandone le  cause  e
assegnando un termine non superiore a trenta  giorni  per  provvedere
alla relativa regolarizzazione o integrazione. 
    3. Qualora nella domanda di finanziamento non siano indicati  gli
elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di
valutazione qualitativo o quantitativo, di cui agli allegati A  e  B,
non viene richiesta  alcuna  integrazione  con  assegnazione  per  il
criterio di un punteggio pari a zero punti. 
 
                              Art. 14. 
 
                     Commissione di valutazione 
 
    1. Le domande di finanziamento  risultate  ammissibili  in  esito
all'attivita' istruttoria di cui all'art. 13 sono  valutate,  secondo
il sistema ed i criteri di cui all'art. 15,  da  una  commissione  di
valutazione nominata, ai sensi dell'art. 32-sexies della  legge,  con
decreto del direttore centrale competente in materia  di  cultura,  e
composta: 
      a) dal direttore centrale o suo delegato, con  la  funzione  di
presidente; 
      b)  dal  direttore  del  Servizio  competente  in  materia   di
attivita' culturali, o da un suo delegato; 
      c) da un dipendente  della  Direzione  centrale  competente  in
materia di cultura. 
    2. Ai sensi dell'art. 32-sexies della legge,  la  commissione  di
valutazione puo' essere integrata con uno o piu'  componenti  esperti
individuati in elenchi, previa  verifica  dell'assenza  di  cause  di
incompatibilita' o conflitto di interessi, in capo agli stessi.  Tali
soggetti  svolgono   l'incarico   a   titolo   gratuito,   salvo   il
riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso  delle  spese  nella
misura prevista per i dipendenti regionali. 
    3. Le sedute della commissione di valutazione  sono  convocate  e
presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del
Servizio competente in materia di  attivita'  culturali,  di  seguito
servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria.  Le  funzioni
di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del servizio stesso. 
    4. Le sedute della commissione di valutazione sono valide  quando
sia presente la maggioranza dei  componenti.  Le  deliberazioni  sono
valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole  della  maggioranza
dei presenti. In  caso  di  parita'  di  voti  prevale  il  voto  del
presidente. 
 
                              Art. 15. 
 
                 Valutazione delle domande e criteri 
               per la determinazione del finanziamento 
 
    1. Le relazioni  annuali  allegate  alle  domande  sono  valutate
attribuendo alle attivita' proposte un punteggio numerico, articolato
secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di  dimensione
qualitativa di cui all'allegato A e gli indicatori, categorie e fasce
di punteggio di dimensione quantitativa di cui all'allegato B. 
    2.  Qualora  il  punteggio  numerico  attribuito  in  base   agli
indicatori dell'allegato A risulti inferiore a punti 20, il  soggetto
istante non  accede  al  finanziamento  per  l'annualita'  a  cui  si
riferisce la domanda. 
    3.  Qualora  il  punteggio  numerico  attribuito  in  base   agli
indicatori degli allegati A e B risulti  inferiore  a  punti  70,  il
soggetto istante non accede al finanziamento per l'annualita'  a  cui
si riferisce la domanda. 
    4. Salvo quanto previsto dai commi 3 e  4,  nella  determinazione
dell'entita' dei finanziamenti, si applicano i seguenti criteri: 
      a) una quota pari all'ottanta per cento dello  stanziamento  e'
ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio  complessivo
assegnato ad ogni associazione in riferimento alle categorie e  fasce
degli indicatori dell'allegato A; 
      b) una quota pari al venti  per  cento  dello  stanziamento  e'
ripartita  in  misura  proporzionale   sulla   base   del   punteggio
complessivo  assegnato  ad  ogni  associazione  in  riferimento  alle
categorie e fasce degli indicatori dell'allegato B. 
    5. La  commissione  di  valutazione  trasmette  gli  esiti  della
valutazione   al   servizio,   che   provvede   alla   determinazione
dell'entita' dei finanziamenti in base all'art. 16. 
 
                              Art. 16. 
 
           Determinazione e accettazione del finanziamento 
 
    1.  Entro  novanta  giorni  dal  termine  di  scadenza   per   la
presentazione delle  domande,  con  decreto  del  direttore  centrale
competente in materia di cultura, pubblicato sul  sito  istituzionale
della regione, nella sezione dedicata alla  cultura,  viene  adottato
l'elenco dei soggetti di  rilevanza  regionale  ammissibili,  con  la
determinazione  dell'entita'  del  finanziamento  assegnato,  nonche'
l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili, con la sintesi delle
motivazioni di  non  ammissibilita'.  Il  decreto  e'  comunicato  ai
beneficiari a mezzo posta elettronica certificata (PEC). 
    2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di  cui
al comma 1, il beneficiario comunica al servizio, l'accettazione o la
rinuncia al  finanziamento.  La  mancata  comunicazione  nel  termine
previsto equivale a rinuncia al finanziamento. 
    3. Nel caso in cui uno o piu' dei soggetti beneficiari  rinuncino
al finanziamento, il servizio effettua un nuovo calcolo  dell'entita'
del  finanziamento  assegnato  agli  altri  beneficiari,   ripartendo
l'importo non accettato sulla base dei criteri di  cui  all'art.  15,
comma 4, e comunicando l'esito di tale nuovo calcolo ai beneficiari. 
    4. Il finanziamento non puo' essere superiore  al  fabbisogno  di
finanziamento indicato ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d). Nel
caso in cui il finanziamento risulti  superiore  a  tale  fabbisogno,
esso viene ridotto automaticamente a tale valore. 
    5. Successivamente, con decreto del direttore centrale competente
in materia di cultura, comunicato ai beneficiari  a  mezzo  di  posta
elettronica certificata (PEC) e  pubblicato  sul  sito  istituzionale
della regione,  nella  sezione  dedicata  alla  cultura,  le  risorse
finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei beneficiari. 
 
                              Art. 17. 
 
       Concessione ed erogazione anticipata del finanziamento 
 
    1. Entro sessanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di  cui
all'art. 16, comma 2, il finanziamento e' concesso  con  decreto  del
direttore  del  servizio  o  suo  delegato  e,   su   richiesta   del
beneficiario, e' erogato in via anticipata un importo  corrispondente
al 100 per cento dello stesso. Ai sensi dell'art. 32-bis, comma 1-ter
della  legge,  l'erogazione  anticipata  non  e'   subordinata   alla
presentazione di fideiussioni bancarie o di  polizze  assicurative  o
alla prestazione di garanzie patrimoniali. 
 
                               Capo VI 
 
                  Rendicontazione del finanziamento 
 
                              Art. 18. 
 
        Rendicontazione della spesa e relativa documentazione 
 
    1. La rendicontazione della spesa e' redatta  esclusivamente  sul
modello approvato con decreto del direttore del servizio e pubblicata
sul sito istituzionale della regione www.regione.fvg.it nella sezione
dedicata alla cultura. 
    2. Ai sensi dell'art.  32  della  legge,  le  spese  relative  ai
finanziamenti di cui al presente regolamento sono  rendicontate  fino
all'ammontare del finanziamento. 
    3. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge: 
      a) sono rendicontabili, qualora  ammissibili,  anche  le  spese
sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di  concessione
del finanziamento e la data di presentazione della domanda; 
      b)  le  iniziative  destinatarie  dei   finanziamenti   possono
svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale. 
    4. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente
documentazione: 
      a) il bilancio consuntivo approvato relativo all'annualita' cui
si riferisce il finanziamento; 
      b)  una  relazione  riepilogativa  delle  attivita'  realizzate
nell'annualita' cui si riferisce il finanziamento, da cui  emerga  il
perseguimento delle finalita' di pubblico interesse; 
      c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
attestante: 
        1)    le    altre    sovvenzioni    eventualmente    ottenute
successivamente alla presentazione della domanda; 
        2) l'indicazione degli elementi funzionali per  il  riscontro
del punteggio assegnato ad alcuni degli indicatori per la valutazione
della dimensione qualitativa e quantitativa di cui agli allegati A  e
B; 
      d) elenco analitico della documentazione  giustificativa  della
spesa sostenuta. 
 
                              Art. 19. 
 
                 Presentazione della rendicontazione 
 
    1. La rendicontazione e' presentata ai sensi  delle  disposizioni
di cui al titolo II, capo III, della legge n. 7/2000, alla  Direzione
centrale  cultura  e  sport  -  Servizio  competente  in  materia  di
attivita' culturali ed e' sottoscritta dal legale rappresentante  del
beneficiario e  inviata  esclusivamente  a  mezzo  posta  elettronica
certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it  entro  il
termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo  a  quello  del
provvedimento  di  concessione.  La   mancata   presentazione   della
rendicontazione nei termini comporta la revoca del  provvedimento  di
concessione. 
    2. Il rendiconto e' approvato entro novanta giorni dalla data  di
presentazione. 
 
                              Art. 20. 
 
              Documentazione giustificativa delle spese 
 
    1. La documentazione giustificativa della spesa e'  intestata  al
soggetto beneficiario e reca l'indicazione  che  la  spesa  e'  stata
sostenuta, anche solo parzialmente,  con  finanziamento  regionale  e
riportando gli estremi del decreto  di  concessione,  compatibilmente
con la normativa in materia di fatturazione elettronica. 
    2. La documentazione giustificativa  delle  spese  e'  costituita
dalla  fattura  o  documento  equivalente,  corredati  del  documento
attestante l'avvenuto pagamento,  quale  l'estratto  conto.  Ai  fini
della prova dell'avvenuto pagamento, non e' ammessa la  dichiarazione
di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i
casi in cui e' consentito il pagamento in contanti. 
    3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro  il  limite
di  legge.  In  tali  casi  il   fornitore   rilascia   dichiarazione
liberatoria che riporta i dati della fattura e la data  del  relativo
pagamento. 
    4.  Gli  scontrini   fiscali   sono   ammessi   quale   documento
giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono
riferibili al soggetto beneficiario  e  permettono  di  conoscere  la
natura del bene o servizio acquistato. 
    5. I rimborsi  di  spese  per  viaggio,  vitto  e  alloggio  sono
comprovati  da  una  dichiarazione  attestante  i  dati  relativi  al
soggetto rimborsato e la causa  e  la  data  della  missione  cui  si
riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a  disposizione
per eventuali controlli fatture o altri  documenti  contabili  aventi
valore probatorio equivalente che comprovano la spesa  sostenuta  dal
soggetto rimborsato. Le spese di viaggio sono attentate da titoli  di
trasporto  pubblico  e  da   ricevute   di   pagamento   di   pedaggi
autostradali. I rimborsi chilometrici sono  calcolati  in  base  alle
vigenti tabelle nazionali dei  costi  chilometrici  di  esercizio  di
autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. 
    6. Il  pagamento  delle  retribuzioni  di  lavoro  dipendente  e'
comprovato  dalle  buste  paga,  e,  quanto   agli   oneri   fiscali,
previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o  dal  CUD  relativo  al
lavoratore. 
    7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal
soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento. 
    8. Le spese di  ospitalita'  sono  comprovate  da  documentazione
recante le generalita' dei soggetti ospitati, la durata ed  il  luogo
di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono ospitati,
la natura dei costi sostenuti. 
    9.  Le  spese  telefoniche  sono  documentate   con   abbonamento
intestato  al  soggetto  beneficiario  e,  nel  caso   di   ricariche
telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono  ricaricato,
che e' intestato al soggetto beneficiario. 
 
                              Art. 21. 
 
                 Approvazione della rendicontazione 
                   ed erogazione del finanziamento 
 
    1. Il servizio attraverso l'esame della  rendicontazione  accerta
la sussistenza, pena la revoca della concessione, dei presupposti per
l'erogazione del finanziamento. 
    2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare  o  incompleta,
il servizio ne da' comunicazione all'interessato indicandone le cause
ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere
alla regolarizzazione o all'integrazione.  Puo'  essere  concessa  la
proroga del termine per una sola volta e  per  un  massimo  di  dieci
giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e  sia  presentata
prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni  richieste
non   vengano   prodotte   nei   termini   assegnati,   si    procede
all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e,  qualora
la stessa sia incompleta o  insufficiente,  si  procede  alla  revoca
della concessione. 
    3.  A  seguito  della  conclusione  positiva   dell'esame   della
rendicontazione, viene redatto l'atto di approvazione  della  stessa,
confermando o eventualmente rideterminando il finanziamento concesso. 
    4. L'atto di approvazione della rendicontazione e  di  erogazione
del finanziamento, qualora non richiesto in forma anticipata  secondo
quanto previsto dall'art. 17, e' adottato con decreto  del  direttore
del servizio o suo delegato,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
scadenza del termine per la presentazione  della  rendicontazione  di
cui all'art. 19, comma 1. 
 
                              Art. 22. 
 
                 Rideterminazione del finanziamento 
 
    1. Il finanziamento e' rideterminato, a seguito dell'esame  della
rendicontazione, nei seguenti casi: 
      a) perdita dei requisiti di cui all'art. 3 in corso d'anno,  in
tal caso il finanziamento  e'  rideterminato  proporzionalmente  alla
parte dell'anno in cui il beneficiario era in possesso  dei  predetti
requisiti; 
      b) qualora emerga che l'importo del finanziamento  concesso  e'
superiore al fabbisogno di finanziamento. In tal caso si  applica  al
finanziamento concesso una riduzione pari all'importo che eccede tale
fabbisogno; 
      c) qualora la spesa sostenuta e rendicontata risulti  inferiore
al  finanziamento  concesso.  Il  finanziamento  e'  conseguentemente
ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata; 
      d) qualora l'indicazione  degli  elementi  relativi  ad  alcuni
degli indicatori per la valutazione della  dimensione  qualitativa  e
quantitativa di cui agli allegati A e  B  non  sia  coerente  con  il
punteggio assegnato. 
 
                              Art. 23. 
 
                      Revoca del finanziamento 
 
    1. Qualora, a seguito dell'esame  della  rendicontazione  vengano
riscontrate modifiche sostanziali alle attivita'  programmate  idonee
ad influire ex post in senso peggiorativo sulle  fasce  di  punteggio
minime attribuite ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3,  ovvero,  venga
riscontrato il mancato raggiungimento  delle  finalita'  di  pubblico
interesse, il finanziamento e' revocato. 
 
                              Capo VII 
 
                      Obblighi del beneficiario 
 
                              Art. 24. 
 
                      Obblighi del beneficiario 
 
    1. I beneficiari sono tenuti in particolare, a: 
      a) mantenere per tutto il periodo  ammesso  a  finanziamento  i
requisiti soggettivi di cui all'art. 3; 
      b) trasmettere le dichiarazioni attentanti le altre sovvenzioni
eventualmente ottenute e l'indicazione degli elementi funzionati  per
il riscontro del punteggio assegnato ad alcuni degli  indicatori  per
la valutazione della dimensione qualitativa  e  quantitativa  di  cui
agli allegati A e B, ai sensi dell'art. 18, comma 4, lettera c); 
      c) utilizzare la posta elettronica  certificata  per  tutte  le
comunicazioni con l'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 10,
comma 5; 
      d) comunicare eventuali variazioni  dei  dati  forniti  con  la
domanda; 
      e) consentire e  agevolare  ispezioni  e  controlli,  ai  sensi
dell'art. 25; 
      f) rispettare i termini previsti dal presente regolamento; 
      g)  apporre  il  logo  della  regione  su  tutto  il  materiale
promozionale  dell'attivita',  quale,  in   particolare,   volantini,
inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati,  a
partire dalla data del decreto di concessione; 
      h) tenere a disposizione del servizio, presso la propria  sede,
la documentazione comprovante la realizzazione dell'attivita' per cui
e' stato  concesso  il  finanziamento  e,  in  particolare,  rassegna
stampa,  pubblicazioni,  video,  inviti,  newsletter,   comunicazioni
digitali e via web e social media, e da cui emerga l'evidenza data al
finanziamento regionale; 
      i) comunicare all'amministrazione regionale i  dati  da  questa
eventualmente richiesti relativi all'attivita' proposta; 
      l) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti  dall'art.
1, commi da  125  a  127,  della  legge  n.  124/2017,  e  successive
modifiche (legge annuale per  il  mercato  e  la  concorrenza).  Tale
impegno non riguarda gli enti pubblici. 
 
                              Capo VIII 
 
                         Disposizioni finali 
 
                              Art. 25. 
 
                        Ispezioni e controlli 
 
    1. In qualsiasi  momento  possono  essere  disposti  ispezioni  e
controlli ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 26. 
 
                               Rinvio 
 
    1.  Per  quanto   non   espressamente   previsto   dal   presente
regolamento, si applica la legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 27. 
 
                             Abrogazioni 
 
    1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: 
      a) il decreto del presidente della regione 23 maggio  2016,  n.
110 (Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attivita'  di
rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani  e
dalmati aventi sede nel territorio  regionale,  e  della  federazione
delle medesime, in attuazione  dell'art.  27,  comma  4  della  legge
regionale 11 agosto 2014,  n.  16  (Norme  regionali  in  materia  di
attivita' culturali); 
      b) il decreto del presidente della regione 25 gennaio 2017,  n.
25  (Regolamento  di  modifica  del   regolamento   in   materia   di
finanziamento  annuale  ad  attivita'  di  rilevanza   regionale   di
associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel
territorio  regionale,  e  della  federazione  delle   medesime,   in
attuazione dell'art. 27, comma 4  della  legge  regionale  11  agosto
2014, n. 16 (norme regionali  in  materia  di  attivita'  culturali),
emanato con decreto del presidente della regione 23 maggio  2016,  n.
110); 
      c) il decreto del presidente della regione 7  giugno  2017,  n.
124  (Regolamento  di  modifica  del  regolamento   in   materia   di
finanziamento  annuale  ad  attivita'  di  rilevanza   regionale   di
associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel
territorio  regionale,  e  della  federazione  delle   medesime,   in
attuazione dell'art. 27, comma 4  della  legge  regionale  11  agosto
2014, n. 16 (norme regionali  in  materia  di  attivita'  culturali),
emanato con decreto del presidente della regione 23 maggio  2016,  n.
110 e modificato con decreto del presidente della regione 25  gennaio
2017, n. 25); 
      d) il decreto del presidente della regione 20 dicembre 2017, n.
288  (Regolamento  di  modifica  del  regolamento   in   materia   di
finanziamento  annuale  ad  attivita'  di  rilevanza   regionale   di
associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel
territorio  regionale,  e  della  federazione  delle   medesime,   in
attuazione dell'art. 27, comma 4  della  legge  regionale  11  agosto
2014, n. 16 (norme regionali  in  materia  di  attivita'  culturali),
emanato con decreto del presidente della regione 23 maggio  2016,  n.
110 e successive modifiche); 
      e) il decreto del presidente della regione 27 dicembre 2018, n.
243  (Regolamento  di  modifica  del  regolamento   in   materia   di
finanziamento  annuale  ad  attivita'  di  rilevanza   regionale   di
associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel
territorio  regionale,  e  della  federazione  delle   medesime,   in
attuazione dell'art. 27, comma 4  della  legge  regionale  11  agosto
2014, n. 16 (norme regionali  in  materia  di  attivita'  culturali),
emanato con decreto del presidente della regione 23 maggio  2016,  n.
110). 
 
                              Art. 28. 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata  in  vigore  del
presente  regolamento,   continua   ad   applicarsi   la   disciplina
previgente. 
    2. Per l'anno 2020 la domanda di finanziamento di cui all'art. 9,
e' presentata entro il termine del 30 aprile 2020. 
 
                              Art. 29. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale   della
regione. 
    (Omissis). 
 
                                        Visto, il Presidente: Fedriga