Allegato Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attivita' di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'art. 27, comma 4 della legge regionale n agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali). (Omissis). Capo I Finalita' e definizioni Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento in attuazione dell'art. 27, commi 1, lettera a), 2, lettera a), 3 e 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali), di seguito denominata legge, disciplina la concessione dei finanziamenti annuali alle attivita' di rilevanza regionale delle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione dalle medesime promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi e istituzioni statali e regionali, per l'organizzazione di manifestazioni e la gestione di attivita' culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono: a) per fabbisogno di finanziamento stimato: la differenza tra i costi previsti e le entrate complessive previste, al netto dell'incentivo regionale richiesto; b) per firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. regolamento EIDAS). La firma e' apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS; c) per modifiche sostanziali: le modifiche apportate alle attivita' programmate nella relazione annuale prevista dall'art. 9, comma 2, lettera c), idonee ad influire ex post in senso peggiorativo sulle fasce di punteggio numerico attribuite. Capo II Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilita' Art. 3. Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilita' 1. Possono accedere ai finanziamenti di cui al presente regolamento i seguenti soggetti: a) le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati riconosciute o non riconosciute aventi sede legale od operativa nel territorio regionale e le loro articolazioni territoriali, che operano con la finalita' di conservare e valorizzare la cultura e le tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, secondo quanto previsto dai propri atti costitutivi o statuti ovvero dalla legge 16 marzo 2001, n. 72 (Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunita' degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia), o da altra normativa nazionale o regionale; b) le federazioni promosse dalle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati di cui alla lettera a) anche in collaborazione con gli organi e istituzioni statali e regionali, aventi sede nel territorio regionale. 2. I soggetti di cui al comma 1 possiedono, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di finanziamento, i seguenti requisiti: a) disponibilita' di una sede, legale od operativa, nel territorio regionale; b) aver organizzato, promosso e gestito attivita' culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, in modo prevalente rispetto ad altre attivita'; c) aver organizzato e promosso almeno tre manifestazioni o eventi annuali di natura culturale o didattica finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia; d) produzione di materiali di promozione e di informazione sulle attivita' e sulle manifestazioni o eventi, quali periodici, strumenti anche multimediali di documentazione permanente, cataloghi, pubblicazioni, anche in formato digitale; e) produzione di ricerche, studi, relativi alla cultura e alle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia; f) presenza di un qualificato direttivo composto da esperti relativamente alla cultura e alle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia. Capo III Attivita' finanziabili e spese ammissibili Art. 4. Attivita' finanziabili 1. Sono finanziabili le attivita' di rilevanza regionale delle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale e delle federazioni delle medesime, finalizzate all'organizzazione di manifestazioni e alla gestione di attivita' culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia. Art. 5. Principi generali per l'ammissibilita' delle spese 1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali: a) sono relative alle attivita' finanziate; b) sono chiaramente riferibili al periodo di svolgimento delle attivita' finanziate e sono sostenute entro il termine di presentazione del rendiconto; c) sono sostenute dal soggetto che riceve il finanziamento. Art. 6. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili le spese sostenute dal primo gennaio dell'anno in cui viene presentata la domanda di incentivo. 2. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese: a) spese direttamente collegabili alle attivita' delle associazioni, quali la retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario, assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, che sia stato impiegato in mansioni relative all'attivita' dell'associazione diverse da quelle di amministrazione e di segreteria, e relativi oneri fiscali previdenziali e assicurativi a carico del soggetto beneficiario, nonche' il rimborso di spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute da tali soggetti; spese per l'acquisto di beni strumentali; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili e scenografie; spese per l'acquisto di costumi; spese per l'acquisto di strumenti musicali; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprieta' intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese per premi per concorsi; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; spese relative al pagamento della quota sociale annuale per la partecipazione ad organismi o istituti aventi come scopo statutario lo svolgimento di attivita' culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia; b) spese di rappresentanza, costituite, per esempio, da spese per rinfreschi, catering, allestimenti ornamentali, omaggi, incontri conviviali; c) spese per compensi corrisposti a soggetti diversi da quelli elencati alla lettera a), quali, a titolo esemplificativo, relatori, scrittori, ricercatori, studiosi, giornalisti, storici, oppure attori, registi, cantanti, musicisti, e artisti in genere, anche per incarichi di docenza, e relativi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora essi siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del soggetto beneficiario, nonche' il rimborso di spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute da tali soggetti; d) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto del soggetto beneficiario, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, diverse da quelle elencate alla lettera e), che risultino indispensabili ed imputabili al soggetto beneficiario; e) spese generali di funzionamento, e, in particolare, costi per la fornitura di elettricita', gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; retribuzione lorda del personale impiegato esclusivamente nell'amministrazione e nella segreteria, e relativi oneri fiscali previdenziali e assicurativi a carico del soggetto beneficiario, nonche' il rimborso di spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute da tali soggetti; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati all'associazione. 3. Le spese di rappresentanza di cui al comma 2, lettera b), sono ammissibili nella misura massima del 5 per cento dell'importo dell'incentivo. 4. Le spese per il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dai soggetti di cui al comma 2, lettera a), sono ammissibili nella misura massima del 5 per cento dell'importo dell'incentivo. Tra le spese di vitto sono ammissibili esclusivamente le spese per il pranzo e la cena. 5. Le spese generali di funzionamento di cui al comma 2, lettera e), sono ammissibili nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'incentivo. 6. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui al comma 2, lettere a) ed e), sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo. Art. 7. Spese non ammissibili 1. Non sono ammissibili le seguenti spese: a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario; b) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati; c) ammende, sanzioni, penali ed interessi; d) altre spese prive di una specifica destinazione o che si qualifichino come contributi o liberalita' o donazioni a favore di altri soggetti; e) spese per oneri finanziari; f) rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio forniti a soggetti diversi dal soggetto rimborsato. Art. 8. Divieto di cumulo 1. Non sono ammesse a finanziamento le singole attivita' di rilevanza regionale promosse dalle associazioni di cui all'art. 3 che siano gia' state oggetto di contributo, ai sensi di altre leggi regionali, che finanziano le medesime attivita'. Capo IV Modalita' e termini di presentazione della domanda Art. 9. Domanda di finanziamento e relativa documentazione 1. La domanda di finanziamento e' redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di attivita' culturali, pubblicato sul sito istituzionale della regione, www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla cultura. 2. Costituisce parte integrante della domanda, la seguente documentazione: a) copia dell'atto sostitutivo e dello statuto, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonche' l'elenco delle cariche sociali, qualora non gia' in possesso dell'amministrazione regionale oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione; b) relazione riepilogativa sulle caratteristiche e sull'attivita' svolta nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda; c) relazione annuale, che descriva le attivita' di rilevanza regionale che si intendono realizzare nell'annualita' per cui e' chiesto il finanziamento, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, e che contenga gli elementi funzionati per la valutazione degli indicatori della dimensione qualitativa e quantitativa di cui agli allegati A e B; d) bilancio preventivo approvato relativo all'annualita' cui si riferisce il finanziamento, con il dettaglio del preventivo analitico di impiego del finanziamento medesimo, ripartito per voci di spesa, nonche', con il fabbisogno di finanziamento stimato, pari alla differenza tra i costi previsti e le entrate complessive previste, al netto dell'incentivo regionale richiesto. Nel caso in cui non sia ancora approvato al momento della presentazione della domanda, il bilancio preventivo e' sostituito da un piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite relativo all'annualita' cui si riferisce il finanziamento. Il bilancio preventivo e' trasmesso al servizio immediatamente dopo la sua approvazione; e) dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorieta', attestanti, in particolare, i requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 3, corredate dalla fotocopia di un documento di identita' in corso di validita' del dichiarante, ove necessario; f) dichiarazioni attestanti: 1) la titolarita' o non titolarita' della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilita' dei costi; 2) l'assoggettabilita' o non assoggettabilita' alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni; 3) nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia effettuato attraverso altre modalita' di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23), l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca; g) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'art. 24, sottoscritte dal legale rappresentante o altro soggetto munito di procura. 3. E' altresi' allegata alla domanda, ove necessario, la procura sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, alla sottoscrizione e alla presentazione della domanda, redatta secondo il modello, pubblicato sul sito istituzionale della regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla cultura. 4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono adottati con decreto del direttore del servizio e pubblicati sul sito istituzionale della regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attivita' culturali. 5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) comporta la non ammissibilita' della domanda e l'archiviazione d'ufficio. Art. 10. Presentazione della domanda 1. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, e' presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di attivita' culturali, di seguito servizio, ed e' sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente o da altro soggetto munito di procura e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it Il messaggio di posta elettronica certificata ha ad oggetto l'indicazione «legge regionale n. 16/2014, art. 27, comma 4». 2. La domanda e' presentata entro il termine perentorio del 1° marzo di ogni anno, a pena di inammissibilita'. 3. L'inoltro della domanda e' a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilita' dell'amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'amministrazione stessa, non risultino rispettati i termini perentori di cui al comma 2. 4. La firma digitale e' considerata valida se basata su un certificato in corso di validita', rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d). 5. Tutte le successive comunicazioni tra l'amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario avvengono a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Art. 11. Cause di inammissibilita' della domanda 1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande: a) presentate dopo la scadenza del termine di cui all'art. 10, comma 2; b) presentate da soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 3; c) prive di firma e, in caso di firma autografa, prive della fotocopia del documento di identita' in corso di validita' del legale rappresentante o della persona munita di procura del soggetto richiedente; in caso di firma digitale, se la firma e' basata su un certificato scaduto; d) presentate in forma diversa da quella prevista dall'art. 9, comma 1; e) prive dei documenti indicati all'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e); f) prive delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 9, comma 2, lettera e); g) presentate con modalita' diverse dalla posta elettronica certificata (PEC) prevista dall'art. 10, comma 1; h) relativamente alle quali non sia prodotta, entro il termine di cui all'art. 13, comma 2, la documentazione richiesta dal servizio a fini istruttori. Art. 12. Comunicazione di avvio del procedimento 1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante pubblicazione sul sito istituzionale della regione. Capo V Istruttoria, valutazione delle domande e concessione del finanziamento Art. 13. Istruttoria delle domande di finanziamento 1. Il servizio, attraverso l'attivita' istruttoria, accerta l'ammissibilita' delle domande di finanziamento pervenute, verificando la completezza e la regolarita' formale delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui all'art. 3 nonche' l'ammissibilita' delle spese. 2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il servizio ne da' comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. 3. Qualora nella domanda di finanziamento non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione qualitativo o quantitativo, di cui agli allegati A e B, non viene richiesta alcuna integrazione con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a zero punti. Art. 14. Commissione di valutazione 1. Le domande di finanziamento risultate ammissibili in esito all'attivita' istruttoria di cui all'art. 13 sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui all'art. 15, da una commissione di valutazione nominata, ai sensi dell'art. 32-sexies della legge, con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, e composta: a) dal direttore centrale o suo delegato, con la funzione di presidente; b) dal direttore del Servizio competente in materia di attivita' culturali, o da un suo delegato; c) da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura. 2. Ai sensi dell'art. 32-sexies della legge, la commissione di valutazione puo' essere integrata con uno o piu' componenti esperti individuati in elenchi, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilita' o conflitto di interessi, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali. 3. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di attivita' culturali, di seguito servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del servizio stesso. 4. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Art. 15. Valutazione delle domande e criteri per la determinazione del finanziamento 1. Le relazioni annuali allegate alle domande sono valutate attribuendo alle attivita' proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa di cui all'allegato A e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa di cui all'allegato B. 2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A risulti inferiore a punti 20, il soggetto istante non accede al finanziamento per l'annualita' a cui si riferisce la domanda. 3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati A e B risulti inferiore a punti 70, il soggetto istante non accede al finanziamento per l'annualita' a cui si riferisce la domanda. 4. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, nella determinazione dell'entita' dei finanziamenti, si applicano i seguenti criteri: a) una quota pari all'ottanta per cento dello stanziamento e' ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni associazione in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori dell'allegato A; b) una quota pari al venti per cento dello stanziamento e' ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni associazione in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori dell'allegato B. 5. La commissione di valutazione trasmette gli esiti della valutazione al servizio, che provvede alla determinazione dell'entita' dei finanziamenti in base all'art. 16. Art. 16. Determinazione e accettazione del finanziamento 1. Entro novanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, pubblicato sul sito istituzionale della regione, nella sezione dedicata alla cultura, viene adottato l'elenco dei soggetti di rilevanza regionale ammissibili, con la determinazione dell'entita' del finanziamento assegnato, nonche' l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilita'. Il decreto e' comunicato ai beneficiari a mezzo posta elettronica certificata (PEC). 2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, il beneficiario comunica al servizio, l'accettazione o la rinuncia al finanziamento. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale a rinuncia al finanziamento. 3. Nel caso in cui uno o piu' dei soggetti beneficiari rinuncino al finanziamento, il servizio effettua un nuovo calcolo dell'entita' del finanziamento assegnato agli altri beneficiari, ripartendo l'importo non accettato sulla base dei criteri di cui all'art. 15, comma 4, e comunicando l'esito di tale nuovo calcolo ai beneficiari. 4. Il finanziamento non puo' essere superiore al fabbisogno di finanziamento indicato ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d). Nel caso in cui il finanziamento risulti superiore a tale fabbisogno, esso viene ridotto automaticamente a tale valore. 5. Successivamente, con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito istituzionale della regione, nella sezione dedicata alla cultura, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei beneficiari. Art. 17. Concessione ed erogazione anticipata del finanziamento 1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 16, comma 2, il finanziamento e' concesso con decreto del direttore del servizio o suo delegato e, su richiesta del beneficiario, e' erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dello stesso. Ai sensi dell'art. 32-bis, comma 1-ter della legge, l'erogazione anticipata non e' subordinata alla presentazione di fideiussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali. Capo VI Rendicontazione del finanziamento Art. 18. Rendicontazione della spesa e relativa documentazione 1. La rendicontazione della spesa e' redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del direttore del servizio e pubblicata sul sito istituzionale della regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla cultura. 2. Ai sensi dell'art. 32 della legge, le spese relative ai finanziamenti di cui al presente regolamento sono rendicontate fino all'ammontare del finanziamento. 3. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge: a) sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione del finanziamento e la data di presentazione della domanda; b) le iniziative destinatarie dei finanziamenti possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale. 4. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione: a) il bilancio consuntivo approvato relativo all'annualita' cui si riferisce il finanziamento; b) una relazione riepilogativa delle attivita' realizzate nell'annualita' cui si riferisce il finanziamento, da cui emerga il perseguimento delle finalita' di pubblico interesse; c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante: 1) le altre sovvenzioni eventualmente ottenute successivamente alla presentazione della domanda; 2) l'indicazione degli elementi funzionali per il riscontro del punteggio assegnato ad alcuni degli indicatori per la valutazione della dimensione qualitativa e quantitativa di cui agli allegati A e B; d) elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa sostenuta. Art. 19. Presentazione della rendicontazione 1. La rendicontazione e' presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge n. 7/2000, alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di attivita' culturali ed e' sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello del provvedimento di concessione. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione. 2. Il rendiconto e' approvato entro novanta giorni dalla data di presentazione. Art. 20. Documentazione giustificativa delle spese 1. La documentazione giustificativa della spesa e' intestata al soggetto beneficiario e reca l'indicazione che la spesa e' stata sostenuta, anche solo parzialmente, con finanziamento regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione, compatibilmente con la normativa in materia di fatturazione elettronica. 2. La documentazione giustificativa delle spese e' costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non e' ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui e' consentito il pagamento in contanti. 3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i dati della fattura e la data del relativo pagamento. 4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. 5. I rimborsi di spese per viaggio, vitto e alloggio sono comprovati da una dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data della missione cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato. Le spese di viaggio sono attentate da titoli di trasporto pubblico e da ricevute di pagamento di pedaggi autostradali. I rimborsi chilometrici sono calcolati in base alle vigenti tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. 6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente e' comprovato dalle buste paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dal CUD relativo al lavoratore. 7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento. 8. Le spese di ospitalita' sono comprovate da documentazione recante le generalita' dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono ospitati, la natura dei costi sostenuti. 9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che e' intestato al soggetto beneficiario. Art. 21. Approvazione della rendicontazione ed erogazione del finanziamento 1. Il servizio attraverso l'esame della rendicontazione accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione, dei presupposti per l'erogazione del finanziamento. 2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il servizio ne da' comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Puo' essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di dieci giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla revoca della concessione. 3. A seguito della conclusione positiva dell'esame della rendicontazione, viene redatto l'atto di approvazione della stessa, confermando o eventualmente rideterminando il finanziamento concesso. 4. L'atto di approvazione della rendicontazione e di erogazione del finanziamento, qualora non richiesto in forma anticipata secondo quanto previsto dall'art. 17, e' adottato con decreto del direttore del servizio o suo delegato, entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della rendicontazione di cui all'art. 19, comma 1. Art. 22. Rideterminazione del finanziamento 1. Il finanziamento e' rideterminato, a seguito dell'esame della rendicontazione, nei seguenti casi: a) perdita dei requisiti di cui all'art. 3 in corso d'anno, in tal caso il finanziamento e' rideterminato proporzionalmente alla parte dell'anno in cui il beneficiario era in possesso dei predetti requisiti; b) qualora emerga che l'importo del finanziamento concesso e' superiore al fabbisogno di finanziamento. In tal caso si applica al finanziamento concesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno; c) qualora la spesa sostenuta e rendicontata risulti inferiore al finanziamento concesso. Il finanziamento e' conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata; d) qualora l'indicazione degli elementi relativi ad alcuni degli indicatori per la valutazione della dimensione qualitativa e quantitativa di cui agli allegati A e B non sia coerente con il punteggio assegnato. Art. 23. Revoca del finanziamento 1. Qualora, a seguito dell'esame della rendicontazione vengano riscontrate modifiche sostanziali alle attivita' programmate idonee ad influire ex post in senso peggiorativo sulle fasce di punteggio minime attribuite ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3, ovvero, venga riscontrato il mancato raggiungimento delle finalita' di pubblico interesse, il finanziamento e' revocato. Capo VII Obblighi del beneficiario Art. 24. Obblighi del beneficiario 1. I beneficiari sono tenuti in particolare, a: a) mantenere per tutto il periodo ammesso a finanziamento i requisiti soggettivi di cui all'art. 3; b) trasmettere le dichiarazioni attentanti le altre sovvenzioni eventualmente ottenute e l'indicazione degli elementi funzionati per il riscontro del punteggio assegnato ad alcuni degli indicatori per la valutazione della dimensione qualitativa e quantitativa di cui agli allegati A e B, ai sensi dell'art. 18, comma 4, lettera c); c) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 10, comma 5; d) comunicare eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda; e) consentire e agevolare ispezioni e controlli, ai sensi dell'art. 25; f) rispettare i termini previsti dal presente regolamento; g) apporre il logo della regione su tutto il materiale promozionale dell'attivita', quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di concessione; h) tenere a disposizione del servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attivita' per cui e' stato concesso il finanziamento e, in particolare, rassegna stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web e social media, e da cui emerga l'evidenza data al finanziamento regionale; i) comunicare all'amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi all'attivita' proposta; l) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, commi da 125 a 127, della legge n. 124/2017, e successive modifiche (legge annuale per il mercato e la concorrenza). Tale impegno non riguarda gli enti pubblici. Capo VIII Disposizioni finali Art. 25. Ispezioni e controlli 1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000. Art. 26. Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale n. 7/2000. Art. 27. Abrogazioni 1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) il decreto del presidente della regione 23 maggio 2016, n. 110 (Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attivita' di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'art. 27, comma 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali); b) il decreto del presidente della regione 25 gennaio 2017, n. 25 (Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale ad attivita' di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'art. 27, comma 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (norme regionali in materia di attivita' culturali), emanato con decreto del presidente della regione 23 maggio 2016, n. 110); c) il decreto del presidente della regione 7 giugno 2017, n. 124 (Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale ad attivita' di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'art. 27, comma 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (norme regionali in materia di attivita' culturali), emanato con decreto del presidente della regione 23 maggio 2016, n. 110 e modificato con decreto del presidente della regione 25 gennaio 2017, n. 25); d) il decreto del presidente della regione 20 dicembre 2017, n. 288 (Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale ad attivita' di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'art. 27, comma 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (norme regionali in materia di attivita' culturali), emanato con decreto del presidente della regione 23 maggio 2016, n. 110 e successive modifiche); e) il decreto del presidente della regione 27 dicembre 2018, n. 243 (Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale ad attivita' di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'art. 27, comma 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (norme regionali in materia di attivita' culturali), emanato con decreto del presidente della regione 23 maggio 2016, n. 110). Art. 28. Disposizioni transitorie 1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continua ad applicarsi la disciplina previgente. 2. Per l'anno 2020 la domanda di finanziamento di cui all'art. 9, e' presentata entro il termine del 30 aprile 2020. Art. 29. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. (Omissis). Visto, il Presidente: Fedriga