Art. 11 
 
                          Impianti sportivi 
 
  1.  Gli  impianti  sportivi  destinati  alla   pratica   di   sport
individuali e di squadra di varie tipologie devono essere collegati a
una rete di  percorsi  pedonali  e  ciclocompatibili  nonche'  essere
raggiungibili con  mezzi  di  trasporto  ecosostenibili.  I  percorsi
ciclabili e pedonali costituiscono la base per  una  vita  quotidiana
ricca di movimento e per una mobilita' quotidiana non motorizzata. 
  2. L'indice minimo di superfici destinate allo sport e' pari a  3,5
m²/abitante. E' da privilegiarsi un utilizzo plurimo, anche per fasce
orarie  differenziate,  tenendo  conto   delle   strutture   sportive
esistenti.