Art. 11 Impianti sportivi 1. Gli impianti sportivi destinati alla pratica di sport individuali e di squadra di varie tipologie devono essere collegati a una rete di percorsi pedonali e ciclocompatibili nonche' essere raggiungibili con mezzi di trasporto ecosostenibili. I percorsi ciclabili e pedonali costituiscono la base per una vita quotidiana ricca di movimento e per una mobilita' quotidiana non motorizzata. 2. L'indice minimo di superfici destinate allo sport e' pari a 3,5 m²/abitante. E' da privilegiarsi un utilizzo plurimo, anche per fasce orarie differenziate, tenendo conto delle strutture sportive esistenti.