Art. 12 Definizione di sede dell'azienda agricola 1. Per sede dell'azienda agricola ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge si intende il luogo in cui sono situati gli edifici residenziali e aziendali facenti parte dell'azienda. Gli edifici destinati ad abitazioni devono essere realizzati entro un raggio tale da formare un complesso organico e funzionale, preservando l'aspetto tradizionale del paesaggio. 2. Se si costruiscono edifici presso la sede dell'azienda agricola la loro distanza da un edificio esistente non puo' superare i 40 metri. A tale prescrizione si puo' derogare in casi eccezionali, giustificati da ragioni di tutela dei beni culturali, del paesaggio e degli insiemi, da valutazioni tecnico-aziendali e urbanistiche ovvero in situazioni di pericolo, qualora non risulti tecnicamente possibile o economicamente sostenibile assicurare, anche mediante interventi distribuiti nel tempo, un rischio specifico medio (Rs2) o minore. La sussistenza della situazione eccezionale deve essere certificata dalla ripartizione provinciale competente. 3. Qualora gli edifici residenziali e aziendali dell'azienda agricola siano situati in luoghi differenti e separati tra loro, o qualora esista unicamente l'edificio residenziale, quale sede dell'azienda agricola si intende il luogo nel quale e' situato l'edificio residenziale.