Art. 12 
 
              Definizione di sede dell'azienda agricola 
 
  1. Per sede dell'azienda agricola ai sensi dell'art. 21,  comma  2,
della legge si intende il luogo  in  cui  sono  situati  gli  edifici
residenziali e aziendali  facenti  parte  dell'azienda.  Gli  edifici
destinati ad abitazioni devono essere realizzati entro un raggio tale
da formare un complesso organico e funzionale, preservando  l'aspetto
tradizionale del paesaggio. 
  2. Se si costruiscono edifici presso la sede dell'azienda  agricola
la loro distanza da un edificio esistente  non  puo'  superare  i  40
metri. A tale prescrizione si  puo'  derogare  in  casi  eccezionali,
giustificati da ragioni di tutela dei beni culturali, del paesaggio e
degli insiemi, da valutazioni tecnico-aziendali e urbanistiche ovvero
in situazioni di pericolo, qualora non risulti tecnicamente possibile
o economicamente sostenibile assicurare,  anche  mediante  interventi
distribuiti nel tempo, un rischio specifico medio (Rs2) o minore.  La
sussistenza della  situazione  eccezionale  deve  essere  certificata
dalla ripartizione provinciale competente. 
  3.  Qualora  gli  edifici  residenziali  e  aziendali  dell'azienda
agricola siano situati in luoghi differenti e separati  tra  loro,  o
qualora  esista  unicamente  l'edificio  residenziale,   quale   sede
dell'azienda agricola si  intende  il  luogo  nel  quale  e'  situato
l'edificio residenziale.