Art. 2 
 
                              Principi 
 
  1. I Comuni devono garantire le dotazioni territoriali e funzionali
indispensabili per raggiungere il  piu'  alto  livello  possibile  di
qualita' della vita nelle aree insediabili e per  fornire  i  servizi
necessari  a  salvaguardare  i  diritti  civili   e   sociali   della
popolazione,  tenendo  conto  anche  delle  esigenze  dello  sviluppo
economico, con particolare riferimento a: 
    a) le esigenze abitative e di lavoro della cittadinanza; 
    b) l'assistenza sociale e  sanitaria  e  il  sostentamento  delle
famiglie e delle singole persone; 
    c) il  commercio  di  vicinato  di  prodotti  e  servizi  di  uso
quotidiano; 
    d) l'istruzione, l'innovazione e la ricerca; 
    e) l'associazionismo per scopi  collettivi,  etici  e  culturali,
nonche' per l'esercizio della religione e del culto; 
    f) le attivita' ricreative, l'uso del verde  pubblico,  l'offerta
culturale, lo sport e le manifestazioni; 
    g) la  mobilita'  e  l'accessibilita',  i  servizi  di  trasporto
pubblici e collettivi; 
    h) la dotazione e la connessione degli spazi pubblici e del verde
urbano; 
    i) la qualita' dell'architettura, con particolare  riguardo  agli
spazi e alle attrezzature di pubblico interesse. 
  2. Gli indici di pianificazione stabiliti nel presente  regolamento
costituiscono la base per le attivita' di  pianificazione  rientranti
nella competenza dei Comuni. 
  3. Nell'ambito di tale  attivita'  di  pianificazione,  gli  indici
possono essere derogati in base a specifiche necessita' o a obiettivi
politici, purche' sia  comunque  garantita  un'adeguata  qualita'  di
pianificazione. Gli scostamenti devono essere adeguatamente  motivati
con deliberazione del Consiglio. 
  4.  Nel  computo  degli  abitanti   ai   fini   degli   indici   di
pianificazione per l'individuazione di spazi verdi  e  spazi  aperti,
parchi giochi, impianti sportivi e parcheggi deve tenersi conto anche
dei turisti, sommando il numero dei pernottamenti annuali diviso  per
200. 
  5. L'accessibilita' a piedi e' indicata in minuti.  La  conversione
in distanza  reale  -  non  in  linea  d'aria  -  e'  effettuata  con
riferimento a un terreno pianeggiante e una velocita' media  pedonale
di 1 m/s.