Art. 4 
 
              Fabbisogno e criteri per l'individuazione 
 
  1. Ai fini di un uso razionale del territorio,  il  piano  comunale
per il territorio e il paesaggio individua, sulla base di  un'analisi
del fabbisogno, nuove zone edificabili, fra le quali zone miste, zone
produttive  e  altre,  qualora  nel  territorio  comunale  non  siano
disponibili immobili adeguati. 
  2. Nel calcolo del fabbisogno abitativo devono  essere  considerati
il numero e la composizione dei nuclei familiari. 
  3. Il fabbisogno abitativo minimo per abitante e'  fissato  in  una
volumetria di 100 m³. 
  4. Uno sviluppo urbano e territoriale sostenibile deve tener  conto
dell'obiettivo della prevenzione del traffico, tramite: 
    a) individuazione delle zone miste in  luoghi  in  cui  l'offerta
pubblica o privata di beni e servizi  per  il  fabbisogno  quotidiano
della popolazione e' a una distanza massima di 500 m; 
    b) individuazione delle zone miste a una distanza non superiore a
300 m da fermate, raggiungibili  a  piedi,  dei  mezzi  di  trasporto
pubblici ovvero a una distanza massima di 1  km  dalle  stazioni  del
trasporto ferroviario o funiviario; 
    c) riduzione al minimo delle distanze tra abitazioni,  luoghi  di
lavoro e strutture per il tempo libero e l'educazione,  applicando  i
seguenti indici di pianificazione per l'accessibilita' a piedi: 
      1) asili nido, parchi giochi: 5 minuti; 
      2) scuole elementari, campi sportivi: 10 minuti; 
      3)  locali  per  associazioni,  strutture  pubbliche,   aziende
commerciali,  di  servizi,  artigianali,  industriali  o  alberghiere
diverse da quelle di cui alla lettera a): 20 minuti. 
  5. Per la localizzazione  delle  zone  produttive  si  applicano  i
seguenti criteri di valutazione: 
    a) l'ampliamento di zone produttive  esistenti  ha  la  priorita'
rispetto alla previsione di nuove zone produttive isolate; 
    b) aree vicine a  infrastrutture  esistenti  sono  da  preferire,
prestando attenzione in  particolare  all'accessibilita'  e  al  loro
collegamento al sistema di trasporto pubblico; 
    c) le trasformazioni di aree sottoposte a vincolo e la previsione
di zone produttive in prossimita' di corsi d'acqua o  di  zone  umide
sono da evitare. 
  6. Al fine di assicurare la qualita' urbana e ambientale  dell'area
insediabile e la sua funzionalita' nel  lungo  periodo,  in  fase  di
pianificazione dev'essere rivolta particolare attenzione ai  seguenti
aspetti: 
    a) organizzazione della mobilita' sostenibile; 
    b) biodiversita'; 
    c) gestione del verde; 
    d) trattamento delle acque reflue; 
    e) gestione delle acque meteoriche; 
    f) pianificazione di parcheggi per motoveicoli e biciclette; 
    g) pianificazione dell'arredo urbano; 
    h) gestione delle aree non ancora edificate. 
  7. Il comune promuove  la  biodiversita'  delle  specie  animali  e
vegetali nell'area insediabile attraverso misure quali: 
    a)    la    manutenzione,    creazione,    riqualificazione     e
interconnessione  di  spazi  verdi  diversi   e   aree   seminaturali
all'interno dell'area insediabile, come sostegno  alla  sopravvivenza
di specie animali e vegetali,  con  collegamento  a  strutture  verdi
extraurbane e sovraordinate o ad aree di valore ecologico; 
    b) la conservazione di alberi di  valore  ecologico  esistenti  e
l'utilizzo  di  diverse  specie  di  alberi,  arbusti  e  piantagioni
perenni, preferibilmente autoctone e ricche di fiori  e  bacche  come
fonte di cibo e rifugio per uccelli e insetti; 
    c) la semina di prati e bordure fioriti, ricchi di specie  curate
in maniera estensiva, anche in  aree  verdi  lungo  le  strade  e  in
piccole aree verdi residue; 
    d)  lo  sviluppo  della  vegetazione  autoctona   spontanea,   in
particolare negli spazi residuali; 
    e) la conservazione e creazione di impianti di nidificazione; 
    f) la riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo al minimo, il
rispetto della permeabilita' del suolo fino alle  acque  sotterranee,
l'uso di pavimentazioni permeabili all'acqua e  l'eliminazione  della
sigillatura di quelli esistenti; 
    g) l'adozione di sistemi per la gestione sostenibile delle  acque
meteoriche; 
    h) l'inverdimento di muri e facciate, in  particolare  di  quelli
senza finestre; 
    i) l'inverdimento dei tetti con pendenza inferiore a 15°; 
    j) l'arredo di piazze con messa a dimora di alberi, anche per  un
migliore microclima, e il rinverdimento lungo le strade  urbane,  fra
l'altro mediante piantumazione di viali - piantumazione di  alberi  a
intervalli regolari di circa 10 m; 
    k) la realizzazione di posti auto fuori terra con  pavimentazioni
permeabili all'acqua e messa a dimora di almeno  un  albero  ad  alto
fusto ogni 5 posti auto; 
    l) la progettazione paesaggistica ed ecologica degli spazi aperti
nell'edilizia residenziale e la messa a dimora di almeno un albero ad
alto fusto ogni 250 m² di superficie non coperta da edifici; 
    m)  la  copertura  di  cantine  e   parcheggi   sotterranei   non
sottostanti agli edifici, di terrazze, strade  e  percorsi  d'accesso
con 60 cm di terra per consentire una piantagione ricca di  specie  e
la messa a dimora di alberi; 
    n) la creazione di aree o l'adozione di misure  di  compensazione
ecologica in caso di espansione degli insediamenti. 
  8. Al fine di garantire  la  permeabilita'  del  suolo  nelle  zone
produttive si applica l'indice di riduzione dell'impatto edilizio, in
breve RIE, di cui all'allegato B. 
  9. La gestione delle acque meteoriche avviene ai sensi del  decreto
del Presidente  della  Provincia  21  gennaio  2008,  n.  6,  recante
«Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 18 giugno 2002,  n.
8, in materia di  tutela  delle  acque»,  e  -  fatti  salvi  i  casi
eccezionali motivati da ragioni tecniche - segue il principio per cui
tutta l'acqua meteorica caduta su un terreno deve essere  raccolta  e
riutilizzata o lasciata infiltrarsi nello stesso terreno. La gestione
sostenibile delle acque meteoriche deve garantire la fruibilita' e la
conservazione nel tempo degli spazi verdi e aperti di cui all'art. 10
di questo regolamento.