Art. 7 Parcheggi privati 1. Nell'ambito del programma di mobilita' e di accessibilita' ai sensi della lettera f) del comma 5 dell'art. 51 della legge, i comuni stabiliscono standard specifici per la realizzazione di parcheggi privati, tenendo conto dell'offerta di infrastrutture e di servizi di mobilita' e delle destinazioni d'uso previste nell'area pianificata, e - in osservanza delle disposizioni legislative - anche limitandone la realizzazione ad ambiti circoscritti, prescrivendo parcheggi collettivi e, in caso di deroghe agli standard, imponendo prestazioni sostitutive. 2. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni stabilite dai comuni nel programma di mobilita' e di accessibilita', per le singole destinazioni d'uso valgono i seguenti indici: Parte di provvedimento in formato grafico 3. Nella determinazione degli standard il numero dei posti auto privati deve essere limitato in correlazione alla posizione nell'area insediabile e all'accessibilita' dei trasporti pubblici. I criteri di cui tenere conto sono la distanza della prevista costruzione dalla fermata del trasporto pubblico locale piu' vicina, la frequenza delle corse, il collegamento al trasporto interregionale, tempi di percorrenza piu' favorevoli grazie, ad esempio, a corsie riservate, ecc. Nel caso specifico devono essere tenute in considerazione le condizioni del traffico a livello locale e speciali misure volte a ridurre la necessita' di parcheggi, ad esempio biglietti per lavoratori dipendenti, la realizzazione di stazioni di car sharing, car pooling, ecc. 4. Al fine di raggiungere o mantenere un'elevata qualita' di vita nelle aree insediabili deve essere privilegiato il trasferimento dei parcheggi privati dalla strada a parcheggi collettivi, o sotterranei o multipiano. 5. Con riguardo alla mobilita' sostenibile e alla mobilita' elettrica, i parcheggi di nuova costruzione devono essere dotati di possibilita' di collegamento a stazioni di ricarica elettrica. 6. Se non sono sotterranei o multipiano, i parcheggi privati devono essere dotati di una pavimentazione permeabile inerbita o di canalette filtranti inerbite in grado di assicurare l'infiltrazione superficiale delle acque meteoriche.