Art. 7 
 
                          Parcheggi privati 
 
  1. Nell'ambito del programma di mobilita' e  di  accessibilita'  ai
sensi della lettera f) del comma 5 dell'art. 51 della legge, i comuni
stabiliscono standard specifici per  la  realizzazione  di  parcheggi
privati, tenendo conto dell'offerta di infrastrutture e di servizi di
mobilita' e delle destinazioni d'uso previste nell'area  pianificata,
e - in osservanza delle disposizioni legislative - anche  limitandone
la  realizzazione  ad  ambiti  circoscritti,  prescrivendo  parcheggi
collettivi e, in caso di deroghe agli standard, imponendo prestazioni
sostitutive. 
  2. Fino all'entrata in  vigore  delle  disposizioni  stabilite  dai
comuni nel programma di mobilita' e di accessibilita', per le singole
destinazioni d'uso valgono i seguenti indici: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  3. Nella determinazione degli standard il  numero  dei  posti  auto
privati deve essere limitato in correlazione alla posizione nell'area
insediabile e all'accessibilita' dei trasporti pubblici. I criteri di
cui tenere conto sono la distanza della  prevista  costruzione  dalla
fermata del trasporto pubblico locale piu' vicina, la frequenza delle
corse,  il  collegamento  al  trasporto  interregionale,   tempi   di
percorrenza piu' favorevoli grazie, ad esempio, a  corsie  riservate,
ecc. Nel caso specifico devono essere  tenute  in  considerazione  le
condizioni del traffico a livello locale e speciali  misure  volte  a
ridurre  la  necessita'  di  parcheggi,  ad  esempio  biglietti   per
lavoratori dipendenti, la realizzazione di stazioni di  car  sharing,
car pooling, ecc. 
  4. Al fine di raggiungere o mantenere un'elevata qualita'  di  vita
nelle aree insediabili deve essere privilegiato il trasferimento  dei
parcheggi privati dalla strada a parcheggi collettivi, o  sotterranei
o multipiano. 
  5.  Con  riguardo  alla  mobilita'  sostenibile  e  alla  mobilita'
elettrica, i parcheggi di nuova costruzione devono essere  dotati  di
possibilita' di collegamento a stazioni di ricarica elettrica. 
  6. Se non sono sotterranei o multipiano, i parcheggi privati devono
essere  dotati  di  una  pavimentazione  permeabile  inerbita  o   di
canalette filtranti inerbite in grado di  assicurare  l'infiltrazione
superficiale delle acque meteoriche.