Art. 8 Scuole e scuole dell'infanzia 1. L'indice di pianificazione per l'individuazione di aree per scuole e scuole dell'infanzia e' stabilito nella misura di 5,5 m²/abitante per il capoluogo Bolzano, di 5,0 m²/abitante per le localita' centrali ai sensi dell'art. 3 di questo regolamento e di 4,0 m²/abitante per i restanti Comuni. 2. Tutti gli istituti d'istruzione devono essere collegati alla rete pedonale e ciclabile e ai trasporti pubblici. 3. Per un raggio di 100 m intorno alle scuole e alle scuole d'infanzia deve essere istituita una zona a traffico limitato, almeno nelle fasce orarie di ingresso e uscita. 4. Nel programma di mobilita' incluso nel programma di sviluppo comunale di cui all'art. 51 della legge, in relazione alla morfologia del territorio possono essere definiti ulteriori parametri in merito ai tempi di percorrenza a piedi o con veicoli o alle distanze.