Art. 8 
 
                    Scuole e scuole dell'infanzia 
 
  1. L'indice di pianificazione  per  l'individuazione  di  aree  per
scuole e scuole  dell'infanzia  e'  stabilito  nella  misura  di  5,5
m²/abitante per il capoluogo  Bolzano,  di  5,0  m²/abitante  per  le
localita' centrali ai sensi dell'art. 3 di questo  regolamento  e  di
4,0 m²/abitante per i restanti Comuni. 
  2. Tutti gli istituti d'istruzione  devono  essere  collegati  alla
rete pedonale e ciclabile e ai trasporti pubblici. 
  3. Per un raggio di  100  m  intorno  alle  scuole  e  alle  scuole
d'infanzia deve essere istituita una zona a traffico limitato, almeno
nelle fasce orarie di ingresso e uscita. 
  4. Nel programma di mobilita' incluso  nel  programma  di  sviluppo
comunale di cui all'art. 51 della legge, in relazione alla morfologia
del territorio possono essere definiti ulteriori parametri in  merito
ai tempi di percorrenza a piedi o con veicoli o alle distanze.