Art. 9 Strutture di interesse pubblico 1. Nelle aree residenziali devono essere previste, a seconda del fabbisogno e comunque in modo da servire il maggior numero possibile di utenti, strutture di interesse pubblico per attivita' culturali e sociali, per i servizi sanitari e di prevenzione, per l'amministrazione, per i servizi pubblici e per la sicurezza. 2. Per l'individuazione di strutture di interesse pubblico valgono gli indici di pianificazione di 3,0 m²/abitante per il capoluogo Bolzano, di 2,5 m²/abitante per le localita' centrali ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento e di 2,0 m²/abitante per i restanti Comuni.