Art. 9 
 
                   Strutture di interesse pubblico 
 
  1. Nelle aree residenziali devono essere previste,  a  seconda  del
fabbisogno e comunque in modo da servire il maggior numero  possibile
di utenti, strutture di interesse pubblico per attivita' culturali  e
sociali,   per   i   servizi   sanitari   e   di   prevenzione,   per
l'amministrazione, per i servizi pubblici e per la sicurezza. 
  2. Per l'individuazione di strutture di interesse pubblico  valgono
gli indici di pianificazione di  3,0  m²/abitante  per  il  capoluogo
Bolzano, di 2,5  m²/abitante  per  le  localita'  centrali  ai  sensi
dell'art. 3 del presente regolamento  e  di  2,0  m²/abitante  per  i
restanti Comuni.