Art. 10 Norme in materia di funzione pubblica 1. Il comma 12 dell'art. 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), e' abrogato. 2. Al fine di assicurare il percorso di trasformazione delle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale n. 21/2019, le stesse possono avvalersi di segretari anche di comuni non facenti parte dell'Unione; in tali casi ai segretari spetta un compenso equiparato a quello per la reggenza di un Comune di dimensione demografica pari a quella complessiva dell'Unione.