Art. 10 
 
                Norme in materia di funzione pubblica 
 
  1. Il comma 12 dell'art. 56 della legge regionale 9 dicembre  2016,
n. 18 (Disposizioni in materia  di  sistema  integrato  del  pubblico
impiego regionale e locale), e' abrogato. 
  2. Al fine di assicurare il percorso di trasformazione delle Unioni
territoriali intercomunali di cui alla legge regionale n. 21/2019, le
stesse possono avvalersi di segretari anche  di  comuni  non  facenti
parte dell'Unione; in tali  casi  ai  segretari  spetta  un  compenso
equiparato a quello per  la  reggenza  di  un  Comune  di  dimensione
demografica pari a quella complessiva dell'Unione.