Art. 11 
 
            Reggenza temporanea delle sedi di segreteria 
 
  1. Fino alla riforma dell'ordinamento dei  segretari  comunali  del
Friuli-Venezia Giulia e, comunque, non oltre dodici mesi  dalla  data
di entrata in vigore delle presenti disposizioni,  al  fine  di  fare
fronte alla grave e cronica carenza di  segretari  comunali  iscritti
alla  sezione  regionale   dell'albo,   anche   in   relazione   alla
imprescindibile operativita' di tutti gli enti locali  della  Regione
nella fase successiva al superamento  dell'emergenza  epidemiologica,
l'individuazione dei soggetti cui attribuire il  ruolo  di  segretari
comunali nelle sedi  di  segreteria  con  popolazione  fino  a  3.000
abitanti avviene anche secondo le disposizioni  contenute  nei  commi
successivi. 
  2. Presso l'Ufficio unico di cui all'art. 17, comma 1, della  legge
regionale n. 18/2016 e' istituito  l'Elenco  dei  soggetti  cui  puo'
essere attribuita la reggenza temporanea delle sedi di segreteria con
popolazione fino a 3.000 abitanti. 
  3. Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco  di  cui  al
comma 2 i dipendenti di ruolo  degli  enti  del  Comparto  unico  del
pubblico impiego regionale e locale con contratto di lavoro  a  tempo
indeterminato, in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica
di segretario comunale di cui all'art.  13,  comma  13,  della  legge
regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010). 
  4. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, dopo aver esperito senza
successo la procedura di pubblicizzazione della  sede  di  segreteria
vacante prevista dalle norme vigenti e qualora non procedano ai sensi
dell'art. 13 della legge  regionale  n.  24/2009,  avanzano  apposita
richiesta all'Ufficio unico e individuano il soggetto  cui  conferire
l'incarico di reggenza temporanea, scegliendolo  nell'ambito  di  una
terna di nominativi predisposta dall'Ufficio unico sulla  base  delle
manifestazioni di  interesse  pervenute  dagli  iscritti  ovvero,  in
mancanza, della vicinanza del luogo  di  residenza  dichiarato  dagli
stessi rispetto alla sede di conferimento dell'incarico. 
  5. La mancata accettazione  della  sede  da  parte  degli  iscritti
all'Elenco implica la decadenza dallo stesso. 
  6. Il conferimento dell'incarico di  cui  al  comma  4  implica  la
stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato  regolato,  per
la parte giuridica ed economica, secondo la  disciplina  dettata  dai
contratti collettivi dei segretari comunali e provinciali.  La  spesa
relativa e' esclusa dal  limite  per  il  lavoro  flessibile  di  cui
all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni, ma rileva per il
limite della spesa complessiva di personale di cui all'art. 22  della
legge regionale n. 18/2015. 
  7. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti di ruolo  a
tempo indeterminato  degli  enti  del  Comparto  unico  del  pubblico
impiego regionale  e  locale  sono  collocati  in  aspettativa  senza
assegni,  subordinatamente  a  nulla  osta  da  parte  dell'ente   di
provenienza. 
  8.  Con  regolamento  sono  disciplinati   gli   aspetti   relativi
all'iscrizione, alla tenuta dell'Elenco  di  cui  al  comma  2,  alla
determinazione dei criteri di priorita'  per  l'individuazione  delle
terne e alle procedure di richiesta e assegnazione.