Art. 12 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 27/2017 
 
  1. Al fine di accelerare le condizioni per lo sviluppo economico  e
per il rafforzamento  dell'innovazione  e  della  competitivita'  del
sistema economico attraverso l'adozione  di  adeguati  interventi  in
materia di formazione e orientamento  permanente  in  linea  con  gli
indirizzi della Politica di coesione 2021-2027, alla legge  regionale
21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e  orientamento
nell'ambito  dell'apprendimento  permanente),   sono   apportate   le
seguenti modifiche: 
    a) alla lettera c) del comma 2 dell'art.  5  dopo  le  parole  «a
innalzare»  sono  inserite  le  seguenti:  «il  livello   qualitativo
dell'offerta formativa, la  rispondenza  alle  esigenze  del  tessuto
produttivo e»; 
    b) alla lettera e) del comma 2 dell'art. 5  le  parole  «,  anche
attraverso il Tavolo di cui all'art. 6, comma 3,» sono soppresse; 
    c) il comma 3 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente: 
      «3. La Regione, nell'ambito della realizzazione  della  propria
offerta di formazione e di orientamento permanente,  si  awale  delle
reti regionali dell'apprendimento permanente, istituite  in  funzione
degli specifici interventi formativi e di orientamento e  formate  da
tutti o parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2  in  possesso  delle
necessarie competenze.»; 
    d) il comma 4 dell'art. 6 e' abrogato; 
    e) al comma 3  dell'art.  26  le  parole  «,  sentito  il  Tavolo
consultivo della formazione e  dell'orientamento  permanente  di  cui
all'art. 6, comma 3» sono soppresse.