Art. 12 Modifiche alla legge regionale n. 27/2017 1. Al fine di accelerare le condizioni per lo sviluppo economico e per il rafforzamento dell'innovazione e della competitivita' del sistema economico attraverso l'adozione di adeguati interventi in materia di formazione e orientamento permanente in linea con gli indirizzi della Politica di coesione 2021-2027, alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera c) del comma 2 dell'art. 5 dopo le parole «a innalzare» sono inserite le seguenti: «il livello qualitativo dell'offerta formativa, la rispondenza alle esigenze del tessuto produttivo e»; b) alla lettera e) del comma 2 dell'art. 5 le parole «, anche attraverso il Tavolo di cui all'art. 6, comma 3,» sono soppresse; c) il comma 3 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente: «3. La Regione, nell'ambito della realizzazione della propria offerta di formazione e di orientamento permanente, si awale delle reti regionali dell'apprendimento permanente, istituite in funzione degli specifici interventi formativi e di orientamento e formate da tutti o parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 in possesso delle necessarie competenze.»; d) il comma 4 dell'art. 6 e' abrogato; e) al comma 3 dell'art. 26 le parole «, sentito il Tavolo consultivo della formazione e dell'orientamento permanente di cui all'art. 6, comma 3» sono soppresse.