Art. 13 Modifiche alla legge regionale 27/2007 1. Alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 7 dell'art. 13 sono aggiunti i seguenti: «7-bis. E' consentito lo svolgimento delle sedute della Commissione in modalita' telematica. 7-ter. Ai fini della presente legge, per seduta in modalita' telematica si intende la seduta della Commissione con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo collegiale stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e idonei a permettere l'espressione del vota»; b) al comma 2 dell'art. 14 le parole «Le revisioni ordinarie a enti cooperativi e le revisioni straordinarie a enti cooperativi e banche di credito cooperativo» sono sostituite dalle seguenti: «Le revisioni ordinarie a enti cooperativi e societa' di mutuo soccorso e le revisioni straordinarie a enti cooperativi, a societa' di mutuo soccorso e banche di credito cooperativo»; c) al comma 5 dell'art. 14 dopo le parole «Le Associazioni» sono inserite le seguenti: «e la Direzione» e dopo le parole «gli enti cooperativi» le seguenti: «e le societa' di mutuo soccorso»; d) dopo il comma 2 dell'art. 15 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le revisioni ordinarie e straordinarie alle societa' di mutuo soccorso sono finalizzate all'accertamento della conformita' dell'oggetto sociale alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle societa' di mutuo soccorso), nonche' della loro osservanza in fatto. L'accertata violazione alle norme del presente comma e' sanzionata ai sensi dell'articolo la, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma i, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore").»; e) al comma 2 dell'art. 18 dopo le parole «art. 15» sono aggiunte le seguenti: «, comma 1»; f) i commi 1 e 2 dell'art. 24 sono sostituiti dai seguenti: «1. La spesa per le revisioni ordinarie degli enti cooperativi e delle societa' di mutuo soccorso non aderenti alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e per le revisioni straordinarie e' a carico della Regione, salvo quanto disposto dal comma 6. 2. Gli importi spettanti per le revisioni ordinarie e straordinarie effettuate dalla Direzione a norma dell'art. 14, commi 2 e 6, sono determinati per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, con i seguenti parametri di calcolo: a) per gli enti cooperativi, valore della produzione, capitale sociale e numero dei soci; b) per le societa' di mutuo soccorso, numero dei soci e contributi mutualistici.»; g) i commi 7 e 10 dell'art. 24 sono abrogati.