Art. 13 
 
               Modifiche alla legge regionale 27/2007 
 
  1. Alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica
in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo),  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 7 dell'art. 13 sono aggiunti i seguenti: 
      «7-bis.  E'  consentito  lo  svolgimento  delle  sedute   della
Commissione in modalita' telematica. 
      7-ter. Ai fini della presente legge, per  seduta  in  modalita'
telematica si intende la seduta della Commissione con  partecipazione
a distanza dei componenti dell'organo  collegiale  stesso  attraverso
l'utilizzo  di  strumenti   telematici   idonei   a   consentire   la
comunicazione in tempo reale a due vie  e,  quindi,  il  collegamento
simultaneo  fra  tutti  i  partecipanti   e   idonei   a   permettere
l'espressione del vota»; 
    b) al comma 2 dell'art. 14 le parole «Le  revisioni  ordinarie  a
enti cooperativi e le revisioni straordinarie a  enti  cooperativi  e
banche di credito cooperativo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Le
revisioni ordinarie a enti cooperativi e societa' di mutuo soccorso e
le revisioni straordinarie a enti cooperativi, a  societa'  di  mutuo
soccorso e banche di credito cooperativo»; 
    c) al comma 5 dell'art. 14 dopo le parole «Le Associazioni»  sono
inserite le seguenti: «e la Direzione» e dopo  le  parole  «gli  enti
cooperativi» le seguenti: «e le societa' di mutuo soccorso»; 
    d) dopo il comma 2 dell'art. 15 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Le revisioni ordinarie e straordinarie alle societa' di
mutuo soccorso sono finalizzate  all'accertamento  della  conformita'
dell'oggetto sociale alle disposizioni di cui  agli  articoli 1  e  2
della legge 15  aprile  1886,  n.  3818  (Costituzione  legale  delle
societa' di mutuo soccorso), nonche' della loro osservanza in  fatto.
L'accertata violazione alle norme del presente comma e' sanzionata ai
sensi dell'articolo la, comma 2-quinquies, del decreto legislativo  2
agosto 2002, n. 220 (Norme in materia  di  riordino  della  vigilanza
sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma i, della legge  3
aprile 2001,  n.  142,  recante:  "Revisione  della  legislazione  in
materia cooperativistica, con particolare riferimento alla  posizione
del socio lavoratore").»; 
    e) al comma 2 dell'art. 18 dopo le parole «art. 15» sono aggiunte
le seguenti: «, comma 1»; 
    f) i commi 1 e 2 dell'art. 24 sono sostituiti dai seguenti: 
      «1. La spesa per le revisioni ordinarie degli enti  cooperativi
e delle societa' di mutuo soccorso non aderenti alle Associazioni  di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo  e  per
le revisioni straordinarie e' a carico della  Regione,  salvo  quanto
disposto dal comma 6. 
  2. Gli importi spettanti per le revisioni ordinarie e straordinarie
effettuate dalla Direzione a norma dell'art. 14, commi 2  e  6,  sono
determinati  per  ogni  biennio  con  decreto  del  Presidente  della
Regione, con i seguenti parametri di calcolo: 
    a) per gli enti cooperativi, valore  della  produzione,  capitale
sociale e numero dei soci; 
    b)  per  le  societa'  di  mutuo  soccorso,  numero  dei  soci  e
contributi mutualistici.»; 
    g) i commi 7 e 10 dell'art. 24 sono abrogati.