Art. 14 
 
       Differimento del versamento dei contributi esonerativi 
 
  1. In deroga alla vigente normativa  regolamentare  in  materia  di
procedure  relative  al  rilascio  di  autorizzazione  agli   esoneri
parziali di cui all'art. 36, comma 3-bis,  lettera  e),  della  legge
regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la
tutela e la qualita' del lavoro), ciascuna scadenza per il versamento
dei contributi esonerativi da parte dei datori di lavoro  autorizzati
prevista nel periodo dal 23  febbraio  2020  al  30  giugno  2020  e'
differita di sei mesi.