Art. 14 Differimento del versamento dei contributi esonerativi 1. In deroga alla vigente normativa regolamentare in materia di procedure relative al rilascio di autorizzazione agli esoneri parziali di cui all'art. 36, comma 3-bis, lettera e), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), ciascuna scadenza per il versamento dei contributi esonerativi da parte dei datori di lavoro autorizzati prevista nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e' differita di sei mesi.