Art. 16 Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 23/2019 1. All'art. 7 della legge regionale n. 23/2019 sono apportate le seguenti modifiche: a) i commi da 9 a 16 sono sostituiti dai seguenti: «9. Nell'ambito di un progetto di riorganizzazione degli enti gestori dei parchi scientifici regionali di cui all'art. 7, commi 17 e 17-bis, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), il Consorzio Innova FVG, costituito ai sensi dell'art. 7, comma 72, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), e' soppresso. La data di decorrenza della soppressione e' eventualmente fissata con deliberazione della Giunta regionale. L'amministratore in carica cura, se del caso, ogni adempimento si renda necessario o utile fino alla definitiva estinzione dell'ente. 10. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 9 la Regione e' autorizzata a sottoscrivere l'aumento di capitale di Friuli Innovazione societa' consortile a responsabilita' limitata, che sara' liberato in natura, per conto della Regione, da parte del Consorzio Innova FVG mediante conferimento del ramo d'azienda relativo alla gestione dei servizi a supporto della ricerca e dell'innovazione. Il valore conferito sara' imputato a capitale nella misura che consenta alla Regione di raggiungere una percentuale di partecipazione al capitale, tenuto conto anche delle concordate operazioni che saranno realizzate dagli altri soci, non superiore al 35 per cento; l'eccedenza sara' imputata a una riserva targata che riconosca alla Regione particolari diritti che saranno indicati nello statuto societario. 11. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 9, successivamente all'operazione di cui al comma 10, il Consorzio Innova FVG e', altresi', autorizzato a conferire il ramo d'azienda relativo alla gestione immobiliare degli insediamenti industriali e dei laboratori al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo, owero a procedere a fusione per incorporazione nel medesimo Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo. A fronte del conferimento o della fusione, al nuovo consorziato viene riconosciuto, oltre a una quota del fondo di dotazione, un diritto di retrocessione al patrimonio regionale dei beni apportati con l'operazione di cui al periodo precedente, in sede di eventuale scioglimento del Consorzio, sulla base di modalita' che saranno determinate con deliberazione della Giunta regionale. 12. La valutazione dei rami di azienda individuati ai commi 10 e 11 del presente articolo e' effettuata sulla base di apposita perizia giurata richiesta dal Consorzio Innova FVG a soggetto esperto e indipendente. 13. Il contributo gia' concesso dalla Regione per la riqualificazione dell'immobile ai sensi dell'art. 6, commi da 21 a 23, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), e' confermato in favore del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo. Ai fini di cui al primo periodo, il Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo presenta apposita istanza alla Direzione centrale della Regione competente in materia di lavori pubblici, corredata del rendiconto delle spese gia' sostenute con l'utilizzo di quota parte del contributo regionale. Il vincolo di destinazione dell'immobile di cui all'art. 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per la quota parte dell'incentivo gia' utilizzato dal precedente soggetto beneficiario e' a carico del nuovo soggetto proprietario, che sara' definito a seguito delle operazioni di cui ai commi 10 e 11. La porzione dell'immobile oggetto di cessione del ramo di azienda di cui al comma 10 a favore di Friuli Innovazione societa' consortile a responsabilita' limitata, puo' essere oggetto di intervento di riqualificazione con il contributo in oggetto, previa stipula di apposita convenzione tra il Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo e Friuli Innovazione societa' consortile a responsabilita' limitata. 14. I contributi ordinari e straordinari previsti nel bilancio regionale o concessi dall'Amministrazione regionale in favore del Consorzio Innova FVG e attinenti ai rispettivi rami di azienda conferiti nel Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo e in Friuli Innovazione sono confermati a favore di questi ultimi, che vi subentrano per il perseguimento delle medesime finalita'. 15. Alla data della soppressione del Consorzio Innova FVG la quota del Fondo di dotazione del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo e' attribuita secondo i criteri che saranno determinati con deliberazione della Giunta regionale, agli enti locali che siano gia' titolari di quote del fondo di dotazione del Consorzio alla data della soppressione e il diritto alla retrocessione in sede di eventuale scioglimento del Consorzio e' attribuito alla Regione. E' ammessa la partecipazione della Regione al Fondo di dotazione del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo esclusivamente in via strumentale e temporanea, per il tempo strettamente necessario all'assolvimento degli adempimenti di legge relativi alle operazioni societarie attuate. 16. La Giunta regionale e' autorizzata a promuovere tutte le modifiche anche statutarie dei soggetti coinvolti che si rendessero necessarie a fronte degli interventi previsti dai commi precedenti. A tal fine i soggetti di cui ai commi 10 e 11 possono proporre alla Regione integrazioni o modifiche alle attivita' e ai beni oggetto di trasferimento per coordinare le nuove attivita' con i propri programmi di sviluppo.»; b) dopo il comma 16, come sostituito dalla lettera a) del presente comma, e' inserito il seguente: «16-bis. Nelle more della definizione dell'operazione di cui ai commi 9 e seguenti, e' autorizzata la mobilita', a domanda, del personale a tempo indeterminato in servizio presso il Consorzio Innova FVG nei confronti dell'ente pubblico economico funzionale della Regione, di cui alle leggi regionali 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), e 27 marzo 2015 n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), nel numero massimo di due unita' le cui professionalita' saranno individuate dall'ente di destinazione nell'ambito delle proprie facolta' assunzionali.».