Art. 16 
 
                        Modifiche all'art. 7 
                  della legge regionale n. 23/2019 
 
  1. All'art. 7 della legge regionale n. 23/2019  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) i commi da 9 a 16 sono sostituiti dai seguenti: 
      «9. Nell'ambito di un progetto di riorganizzazione  degli  enti
gestori dei parchi scientifici regionali di cui all'art. 7, commi  17
e 17-bis, della legge  regionale  30  dicembre  2014,  n.  27  (Legge
finanziaria 2015), il  Consorzio  Innova  FVG,  costituito  ai  sensi
dell'art. 7, comma 72, della legge regionale 31 dicembre 2012, n.  27
(Legge finanziaria 2013), e' soppresso. La data di  decorrenza  della
soppressione e' eventualmente fissata con deliberazione della  Giunta
regionale.  L'amministratore  in  carica  cura,  se  del  caso,  ogni
adempimento  si  renda  necessario  o  utile  fino  alla   definitiva
estinzione dell'ente. 
  10. Per il conseguimento delle finalita'  di  cui  al  comma  9  la
Regione e' autorizzata  a  sottoscrivere  l'aumento  di  capitale  di
Friuli Innovazione societa' consortile  a  responsabilita'  limitata,
che sara' liberato in natura, per conto della Regione, da  parte  del
Consorzio  Innova  FVG  mediante  conferimento  del  ramo   d'azienda
relativo alla  gestione  dei  servizi  a  supporto  della  ricerca  e
dell'innovazione. Il valore conferito sara' imputato a capitale nella
misura che consenta alla Regione di raggiungere  una  percentuale  di
partecipazione al  capitale,  tenuto  conto  anche  delle  concordate
operazioni che saranno realizzate dagli altri soci, non superiore  al
35 per cento; l'eccedenza sara' imputata a una  riserva  targata  che
riconosca alla Regione particolari diritti che saranno indicati nello
statuto societario. 
  11. Per il  conseguimento  delle  finalita'  di  cui  al  comma  9,
successivamente all'operazione di  cui  al  comma  10,  il  Consorzio
Innova FVG e', altresi', autorizzato a conferire  il  ramo  d'azienda
relativo alla gestione immobiliare degli insediamenti  industriali  e
dei laboratori al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo,
owero a procedere a fusione per incorporazione nel medesimo Consorzio
di sviluppo economico locale di Tolmezzo. A fronte del conferimento o
della fusione, al nuovo consorziato viene riconosciuto, oltre  a  una
quota  del  fondo  di  dotazione,  un  diritto  di  retrocessione  al
patrimonio regionale dei beni apportati con l'operazione  di  cui  al
periodo precedente, in sede di eventuale scioglimento del  Consorzio,
sulla base di modalita' che  saranno  determinate  con  deliberazione
della Giunta regionale. 
  12. La valutazione dei rami di azienda individuati ai commi 10 e 11
del presente articolo e' effettuata sulla base  di  apposita  perizia
giurata richiesta dal Consorzio  Innova  FVG  a  soggetto  esperto  e
indipendente. 
  13.  Il   contributo   gia'   concesso   dalla   Regione   per   la
riqualificazione dell'immobile ai sensi dell'art. 6, commi  da  21  a
23, della legge regionale 2 febbraio 2005, n.  1  (Legge  finanziaria
2005), e' confermato in favore del Consorzio  di  sviluppo  economico
locale di Tolmezzo. Ai fini di cui al primo periodo, il Consorzio  di
sviluppo economico locale di Tolmezzo presenta apposita istanza  alla
Direzione centrale della Regione  competente  in  materia  di  lavori
pubblici, corredata del rendiconto delle  spese  gia'  sostenute  con
l'utilizzo di quota parte del contributo  regionale.  Il  vincolo  di
destinazione dell'immobile di cui all'art. 32 della  legge  regionale
20  marzo  2000,  n.  7  (Testo  unico  delle  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso),  per  la  quota
parte  dell'incentivo  gia'  utilizzato   dal   precedente   soggetto
beneficiario e' a carico del nuovo soggetto proprietario,  che  sara'
definito a seguito delle operazioni di  cui  ai  commi 10  e  11.  La
porzione dell'immobile oggetto di cessione del ramo di azienda di cui
al comma 10 a favore di  Friuli  Innovazione  societa'  consortile  a
responsabilita'  limitata,  puo'  essere  oggetto  di  intervento  di
riqualificazione con il contributo  in  oggetto,  previa  stipula  di
apposita convenzione tra il Consorzio di sviluppo economico locale di
Tolmezzo e Friuli Innovazione societa' consortile  a  responsabilita'
limitata. 
  14. I contributi ordinari  e  straordinari  previsti  nel  bilancio
regionale o concessi dall'Amministrazione  regionale  in  favore  del
Consorzio Innova FVG  e  attinenti  ai  rispettivi  rami  di  azienda
conferiti nel Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo e in
Friuli Innovazione sono confermati a favore di questi ultimi, che  vi
subentrano per il perseguimento delle medesime finalita'. 
  15. Alla data della soppressione del Consorzio Innova FVG la  quota
del Fondo di dotazione del Consorzio di sviluppo economico locale  di
Tolmezzo e' attribuita secondo i criteri che saranno determinati  con
deliberazione della Giunta regionale, agli enti locali che siano gia'
titolari di quote del fondo di  dotazione  del  Consorzio  alla  data
della soppressione  e  il  diritto  alla  retrocessione  in  sede  di
eventuale scioglimento del Consorzio e' attribuito alla  Regione.  E'
ammessa la partecipazione della Regione al  Fondo  di  dotazione  del
Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo esclusivamente  in
via strumentale e temporanea, per il  tempo  strettamente  necessario
all'assolvimento degli adempimenti di legge relativi alle  operazioni
societarie attuate. 
  16. La Giunta  regionale  e'  autorizzata  a  promuovere  tutte  le
modifiche anche statutarie dei soggetti coinvolti che  si  rendessero
necessarie a fronte degli interventi previsti dai commi precedenti. A
tal fine i soggetti di cui ai commi 10  e 11  possono  proporre  alla
Regione integrazioni o modifiche alle attivita' e ai beni oggetto  di
trasferimento  per  coordinare  le  nuove  attivita'  con  i   propri
programmi di sviluppo.»; b) dopo il comma 16, come  sostituito  dalla
lettera a) del presente comma,  e'  inserito  il  seguente:  «16-bis.
Nelle more della definizione dell'operazione di  cui  ai  commi  9  e
seguenti, e' autorizzata la mobilita', a  domanda,  del  personale  a
tempo indeterminato in servizio presso il Consorzio  Innova  FVG  nei
confronti dell'ente pubblico economico funzionale della  Regione,  di
cui alle  leggi  regionali  25  giugno  1993,  n. 50  (Attuazione  di
progetti mirati di promozione economica nei territori montani), e  27
marzo 2015 n. 8  (Riorganizzazione  di  enti  del  sistema  turistico
regionale), nel numero massimo di due unita' le cui  professionalita'
saranno  individuate  dall'ente  di  destinazione  nell'ambito  delle
proprie facolta' assunzionali.».