Art. 17 
 
         Piano straordinario per la disabilita' a protezione 
                della salute dal contagio da COVID-19 
 
  1. Al fine di garantire che i servizi e  gli  interventi  a  favore
delle persone con disabilita' siano uniformemente resi sul territorio
regionale in forme e modalita' adeguate alla situazione di  emergenza
sanitaria e di protezione civile dovuta all'epidemia da COVID-19,  in
via straordinaria, la concessione  per  l'anno  2020  dei  contributi
previsti dalle disposizioni di legge regionale richiamate al comma  4
e' disposta, a integrazione e adeguamento  delle  finalita'  previste
dalle disposizioni medesime,  per  l'attuazione  di  specifici  piani
territoriali predisposti dalle Aziende  sanitarie  in  collaborazione
con i soggetti gestori dei servizi e degli interventi di cui all'art.
6, comma 1, lettere da e) ad h), della legge regionale  25  settembre
1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli  interventi
sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed  attuazione
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), con
i Servizi sociali dei comuni e con i soggetti gestori dei Servizi  di
integrazione lavorativa nel caso del contributo richiamato  al  comma
4, lettera a), sentite  le  organizzazioni  di  rappresentanza  delle
associazioni di persone disabili e delle loro famiglie. 
  2. I piani di cui al comma i sono  elaborati  in  conformita'  agli
indirizzi previamente formulati dalla Giunta regionale con riguardo: 
    a) alla rimodulazione degli  interventi  programmati  per  l'anno
2020,  per  l'adattamento  alle  necessita'  imposte   dall'emergenza
epidemiologica quanto a forme e modalita' di erogazione in condizioni
di sicurezza e con la flessibilita' necessaria a ottimizzare il pieno
impiego delle risorse disponibili; 
    b) ai protocolli per assicurare il  rispetto  delle  disposizioni
per la prevenzione dal  contagio  e  la  tutela  della  salute  delle
persone con  disabilita',  delle  loro  famiglie  e  dei  caregivers,
nonche' della salute degli operatori; 
    c) al flusso informativo verso la Regione circa l'attuazione  dei
piani, con segnalazione delle criticita'  emergenti,  ai  fini  della
tempestiva adozione degli eventuali prowedimenti di competenza. 
  3. Nei piani di cui al comma i trovano particolare  valorizzazione,
nei limiti delle possibilita' consentite dall'emergenza  in  atto,  i
principi e le disposizioni del capo  I  del  titolo  II  della  legge
regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione  dei  livelli  di
assistenza, norme  in  materia  di  pianificazione  e  programmazione
sanitaria e  sociosanitaria  e  modifiche  alla  legge  regionale  n.
26/2015 e alla legge regionale n. 6/2006). 
  4. I  contributi  interessati  dalla  pianificazione  straordinaria
prevista dal presente articolo sono, in via diretta, quelli di cui: 
    a) all'art. 14-bis della legge regionale n. 41/1996,  in  materia
di Servizi di integrazione lavorativa (SIL); 
    b) all'art. 15 della legge regionale n.  41/1996, in  materia  di
sostegno ai servizi di trasporto; 
    c) all'art. 20 della legge regionale n. 41/1996,  in  materia  di
centri socio-riabilitativi ed educativi diurni,  soluzioni  abitative
protette alternative  all'istituzionalizzazione,  servizi  realizzati
nei contesti naturali di  vita  delle  persone,  che  valorizzano  le
dimensioni   della   domiciliarita',   servizi   e   interventi   per
l'assistenza alle persone con disabilita' grave  prive  del  sostegno
familiare e centri residenziali per gravi e gravissimi; 
    d) all'art. 10, comma 81, della legge regionale 30 dicembre 2008,
n. 17 (Legge finanziaria 2009), in materia di fattorie sociali. 
  5. Allo scopo di non aggravare o ritardare i procedimenti di spesa,
restano comunque valide le domande gia' presentate per l'ottenimento,
per l'esercizio 2020, dei contributi richiamati al comma 4. Alla loro
concessione la Direzione centrale competente procede per le finalita'
previste dal comma i e secondo le specifiche  disposizioni  normative
di riferimento, con le seguenti deroghe e precisazioni: 
    a) per il contributo di cui al comma 4, lettera c), si  prescinde
dall'assolvimento del debito informativo in ordine  ai  flussi  delle
informazioni relative alle  condizioni  di  vita  delle  persone  con
disabilita' assistite e al sistema di offerta  dei  servizi  previsto
dalla norma di riferimento; 
    b) per il contributo di cui  al  comma  4,  lettera  d),  non  si
applicano i criteri previsti dalla norma di riferimento e le  risorse
disponibili sono ripartite fra le Aziende sanitarie sulla base  della
popolazione di eta' compresa tra i 14  e  i  65  anni  residente  nel
territorio di competenza; 
    c) nella rendicontazione delle attivita' e  degli  interventi  e'
data distinta evidenza all'ammontare delle  spese  interessate  dalla
pianificazione di cui al presente articolo. 
  6. Sino alla approvazione da parte della Giunta regionale dei piani
territoriali di cui al comma 1, i soggetti ivi richiamati  continuano
ad attenersi alle direttive sanitarie e  alle  indicazioni  operative
impartite  dall'Amministrazione   regionale   per   il   periodo   di
sospensione dell'attivita' dei servizi semiresidenziali con  riguardo
alla prestazione di interventi sostitutivi e  compensativi  in  forma
individuale domiciliare,  a  distanza  o  nei  luoghi  abituali,  con
sviluppo incrementale delle prestazioni rese, nell'ambito  di  quanto
previsto dall'art. 48 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18  (Misure
di potenziamento del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27. 
  7. Per la revisione degli accordi contrattuali  in  essere  tra  le
amministrazioni pubbliche e i soggetti privati  erogatori  e  per  la
remunerazione delle prestazioni convertite in altra forma  secondo  i
criteri previsti dall'art. 48 richiamato al comma  6,  gli  indirizzi
regionali  previsti  al  comma  2  indicano  altresi'  le   modalita'
d'applicazione cui potersi attenere. 
  8. Le disposizioni del comma 7  si  applicano  anche  con  riguardo
all'attivita' ambulatoriale di  riabilitazione  funzionale  ai  sensi
dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n.  833  (Istituzione  del
servizio sanitario nazionale). 
  9. Dall'attuazione  del  presente  articolo  non  possono  derivare
maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le spese relative  ai
contributi  richiamati  al  comma  4  continuano  a   gravare   sulle
pertinenti  poste  del  bilancio  regionale   in   conformita'   alle
autorizzazioni di spesa disposte per  le  finalita'  ivi  richiamate,
come integrate dal comma 1.