Art. 18 Norme finanziarie 1. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 1, comma 8, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. 2. Per le finalita' previste dall'art. 8, comma 1, e' autorizzata la spesa di 440.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. 3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. 4. Per le finalita' previste dall'art. 9, comma 1, e' autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2020, di 100.000 euro per l'anno 2021 e di 435.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 5 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. 5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di 15.000 euro per l'anno 2020, di 100.000 euro per l'anno 2021 e di 135.000 euro per l'anno 2022 dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilita') - Programma n. 5 (Viabilita' e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e di 300.000 euro per l'anno 2022 dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali) - Programma n. 1(valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. 6. Agli oneri derivanti dall'art. 24, commi 1 e 2, della legge regionale n. 27/2007, come sostituiti dall'art. 13, comma 1, lettera f), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitivita') - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. 7. Agli oneri derivanti dall'art. 7, comma 23, della legge regionale n. 27/2014, come modificato dall'art. 15, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitivita') - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. 8. Per le finalita' derivanti dal disposto di cui all'art. 17 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilita') - Titolo n. 1 (Spese correnti), e a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. 9. Per le finalita' previste dall'art. 3, comma 2, e' destinata la spesa complessiva di 11 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 11. 10. Per le finalita' previste dall'art. 8 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e' destinata la spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitivita') - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 11. 11. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilita' e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 20202022 di cui all'allegata Tabella B. 12. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e' allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo. 13. Alle necessita' derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 12, si provvede ai sensi dell'art. 48, comma 3, e dell'art. 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 118/2011 e dell'art. 8, comma 2, lettera c), e comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilita' e altre disposizioni finanziarie urgenti).