Art. 18 
 
                          Norme finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 1, comma 8, si
provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18  (Relazioni
con le altre  autonomie  territoriali  e  locali)  -  Programma  n. 1
(Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) -  Titolo
n. 1 (Spese correnti) dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio per gli anni 2020-2022. 
  2. Per le finalita' previste dall'art. 8, comma 1,  e'  autorizzata
la spesa di 440.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6
(Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e
tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese  d'investimento)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. 
  3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si  provvede
mediante storno di pari importo dalla Missione n. 18  (Relazioni  con
le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni
finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2020-2022. 
  4. Per le finalita' previste dall'art. 9, comma 1,  e'  autorizzata
la spesa di 15.000 euro per l'anno 2020, di 100.000 euro  per  l'anno
2021 e di 435.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla  Missione  n. 5
(Assetto del territorio  ed  edilizia  abitativa)  -  Programma  n. 1
(Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in  conto
capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2020-2022. 
  5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si  provvede
mediante storno di 15.000 euro per l'anno 2020, di 100.000  euro  per
l'anno 2021 e di 135.000 euro per l'anno 2022  dalla  Missione  n. 10
(Trasporti e diritto alla mobilita') - Programma n. 5  (Viabilita'  e
infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e di
300.000  euro  per  l'anno  2022  dalla  Missione  n. 5   (Tutela   e
valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali) -  Programma  n.
1(valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2  (Spese
in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2020-2022. 
  6. Agli oneri derivanti dall'art. 24, commi  1  e  2,  della  legge
regionale n. 27/2007, come sostituiti dall'art. 13, comma 1,  lettera
f), si provvede a valere sullo  stanziamento  della  Missione  n.  14
(Sviluppo economico e competitivita') - Programma  n.  1  (Industria,
PMI e Artigianato) - Titolo n. 1  (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. 
  7.  Agli  oneri  derivanti  dall'art.  7,  comma  23,  della  legge
regionale n. 27/2014, come modificato dall'art.  15,  si  provvede  a
valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico  e
competitivita') - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo  n.
2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2020-2022. 
  8. Per le finalita' derivanti dal disposto di cui  all'art.  17  si
provvede a valere sullo stanziamento della Missione  n.  12  (Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n.  2  (Interventi
per la disabilita') - Titolo n. 1 (Spese correnti), e a valere  sullo
stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio  di
esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. 
  9. Per le finalita' previste dall'art. 3, comma 2, e' destinata  la
spesa complessiva di 11 milioni di euro per  l'anno  2020,  a  valere
sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali)  -  Programma  n. 1  (Relazioni  finanziarie  con  le   altre
autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di
previsione della spesa  del  bilancio  per  gli  anni  2020-2022  con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla  Tabella  B
di cui al comma 11. 
  10. Per le finalita' previste dall'art. 8 della legge regionale  12
marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far  fronte  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), e' destinata la spesa di 28  milioni  di
euro per  l'anno  2020  a  valere  sulla  Missione  n.  14  (Sviluppo
economico e  competitivita')  -  Programma  n. 1  (Industria,  PMI  e
Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento  alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di  cui  al  comma
11. 
  11. Ai sensi  dell'art.  4,  comma  3,  della  legge  regionale  10
novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in  materia  di  programmazione  e
contabilita' e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte
le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per  gli  anni  20202022  di  cui
all'allegata Tabella B. 
  12. Ai sensi dell'art. 10, comma  4,  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia  di  armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  Regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42),  e'  allegato  il  prospetto  denominato
«Allegato atto  di  variazione  di  bilancio  riportante  i  dati  di
interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del  medesimo  decreto
legislativo. 
  13. Alle necessita' derivanti alle dotazioni di cassa in  relazione
alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi  dello  stato  di
previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 12, si
provvede ai sensi dell'art. 48, comma 3, e  dell'art.  51,  comma  2,
lettera d), del decreto legislativo n. 118/2011 e dell'art. 8,  comma
2, lettera c), e comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015,  n.
26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilita' e  altre
disposizioni finanziarie urgenti).