Art. 2 
 
             Norme urgenti in materia di finanza locale 
 
  1. In considerazione della situazione  straordinaria  di  emergenza
sanitaria derivante dalla  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19  e
della oggettiva necessita' di alleggerire  i  carichi  amministrativi
degli enti  locali  del  Friuli-Venezia  Giulia,  anche  mediante  la
dilazione degli adempimenti e delle scadenze, sono  prorogati,  anche
in deroga a quanto  previsto  dall'art.  27,  comma  9,  della  legge
regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della  finanza  locale
del Friuli-Venezia Giulia, nonche'  modifiche  a  disposizioni  delle
leggi regionali nn. 19/2013, 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti
locali): 
    a)  al   30   settembre   2020   gli   incarichi   di   revisione
economico-finanziaria presso i comuni in scadenza tra il 23  febbraio
e il 31 luglio 2020,  qualora  i  revisori  non  siano  ancora  stati
nominati; 
    b)  fino  al  completamento  delle  attivita'  connesse  con   lo
scioglimento  o   la   trasformazione   delle   Unioni   territoriali
intercomunali,  ai  sensi  della  legge  regionale  n.  21/2019,  gli
incarichi di revisione economico-finanziaria presso le Unioni stesse. 
  2. Qualora alla data di entrata in vigore della presente  legge  si
siano  gia'  svolte  le  operazioni  di  sorteggio  della  rosa   dei
nominativi dei revisori  da  parte  della  Regione,  il  comune  puo'
adottare l'atto di nomina anche' con decorrenza  anticipata  rispetto
al termine di cui al comma 1, lettera a). 
  3. Le procedure per il sorteggio da parte della Regione delle  rose
dei revisori dei conti sono sospese fino al 30 giugno 2020. 
  4. Le disposizioni di  cui  all'art.  20,  comma  10,  della  legge
regionale n. 18/2015, non si applicano nel caso  in  cui  l'obiettivo
previsto dall'art. 21 della medesima legge regionale  non  sia  stato
conseguito a causa dell'assunzione di un mutuo per il ripiano  di  un
debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva,  a  condizione
che sia stata motivata l'impossibilita' di utilizzare altre  risorse,
ai sensi di quanto previsto  dall'art.  194,  comma  3,  del  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (Testo  unico  delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali). 
  5. Per l'anno 2020, i comuni hanno  la  facolta'  di  destinare  le
risorse di cui al fondo ordinario  per  gli  investimenti  anche  per
spese di parte corrente.