Art. 3 
 
            Riduzione gettito TARI, TOSAP o COSAP e Fondo 
                  speciale di ristoro per i Comuni 
 
  1. I comuni che, al fine di fronteggiare  la  situazione  di  crisi
derivante  dall'emergenza  COVID-19,  deliberano,  per  l'anno  2020,
riduzioni ed esenzioni della  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  ai  sensi
dell'art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n.  147  (Legge
di stabilita' 2014), riduzioni della tassa per l'occupazione di spazi
e aree pubbliche (TOSAP) o del canone per l'occupazione  di  spazi  e
aree pubbliche (COSAP), possono disporre la  copertura  del  relativo
minor gettito o minore entrata anche attraverso il ricorso a  risorse
derivanti   dall'avanzo   disponibile,   nonche'   da   trasferimenti
regionali. Le deliberazioni di riduzione ed esenzione possono  essere
adottate  anche  successivamente  all'approvazione  del  bilancio  di
previsione per l'esercizio 2020. 
  2. La  Regione  concorre  a  sostenere  i  comuni  che  adottano  i
provvedimenti di cui al comma 1, con un parziale ristoro delle minori
entrate nei casi di riduzioni ed esenzioni della TARI per  le  utenze
non domestiche e di riduzioni della TOSAP o del COSAP. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 2, e' istituito per l'anno 2020
un fondo speciale, pari a il milioni di euro, a  favore  dei  Comuni,
suddiviso in: 
    a) 8 milioni di euro, per ristorare il minor gettito  conseguente
alla riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche; 
    b) 3 milioni di euro, per ristorare le minori entrate conseguenti
alla riduzione della TOSAP o del COSAP. 
  4.  L'importo  del  ristoro  a  favore  di  ciascun   Comune,   con
riferimento alla quota di cui al comma 3, lettera a),  e'  pari  alla
meta' del valore del  minor  gettito  derivante  dalla  riduzione  ed
esenzione della TARI per le utenze non  domestiche,  e  comunque  non
superiore al valore indicato per ciascun comune alla colonna A) della
tabella A), allegata alla presente legge. 
  5. L'importo del ristoro a favore di ciascun comune con riferimento
alla quota di cui al comma 3, lettera b),  e'  pari  alla  meta'  del
valore delle minori entrate derivanti dalla riduzione della  TOSAP  o
del COSAP, e comunque non superiore al valore  indicato  per  ciascun
comune alla colonna B)  della  tabella  A),  allegata  alla  presente
legge. 
  6. Ai fini della concessione delle assegnazioni di cui ai commi 4 e
5, i comuni trasmettono entro il 30  settembre  2020  alla  struttura
regionale competente in materia di autonomie locali  le  attestazioni
relative al minor gettito  derivante  dalla  riduzione  ed  esenzione
della TARI per le utenze non domestiche, nonche' alle minori  entrate
derivanti dalla riduzione della TOSAP o del COSAP. 
  7. Qualora lo Stato provveda al ristoro totale o parziale del minor
gettito derivante dalla riduzione ed  esenzione  della  TARI  per  le
utenze non domestiche, nonche' alle minori  entrate  derivanti  dalla
riduzione della TOSAP o del COSAP, gli importi del ristoro  regionale
spettanti a ciascun comune sono ridotti  dell'importo  corrispondente
assegnato dallo Stato.