Art. 4 Legge regionale n. 18/2015 - Imposta di soggiorno 1. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, il gettito dell'imposta di soggiorno riferito alle annualita' 2020 e 2021, nonche' il gettito dell'imposta di soggiorno delle annualita' precedenti non ancora utilizzate puo' essere destinato dai Comuni, anche in deroga ai vincoli percentuali previsti per le tipologie di spesa dall'art. 10, commi 6 e 6-bis, della legge regionale n. 18/2015, ai servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio e al finanziamento di investimenti, nonche' entro il limite del 35 per cento del gettito annuale, per forme di sostegno alle imprese turistiche eventualmente adottate dai Comuni.