Art. 4 
 
          Legge regionale n. 18/2015 - Imposta di soggiorno 
 
  1. Considerata  l'emergenza  epidemiologica  COVID-19,  il  gettito
dell'imposta di soggiorno  riferito  alle  annualita'  2020  e  2021,
nonche'  il  gettito  dell'imposta  di  soggiorno  delle   annualita'
precedenti non ancora utilizzate puo' essere  destinato  dai  Comuni,
anche in deroga ai vincoli percentuali previsti per le  tipologie  di
spesa dall'art. 10,  commi  6  e  6-bis,  della  legge  regionale  n.
18/2015, ai servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica
del territorio e al finanziamento di investimenti, nonche'  entro  il
limite del 35 per cento del gettito annuale, per  forme  di  sostegno
alle imprese turistiche eventualmente adottate dai Comuni.