Art. 6 
 
    Interventi urgenti in merito alle risorse concertate ai sensi 
              dell'art. 7 della legge regionale 18/2015 
 
  1. In attuazione del principio di leale collaborazione tra gli enti
del sistema integrato Regione - Autonomie  locali  e  per  supportare
finanziariamente  la  ripartenza  del  sistema  stesso,  la   Regione
provvede al recupero a favore del bilancio  regionale  delle  risorse
concertate ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 18/2015, non
impegnate dal beneficiario, secondo la disposizione di cui al comma 2
e le destina a interventi a sostegno degli enti locali. 
  2. Gli enti locali beneficiari delle risorse  concertate  ai  sensi
dell'art. 9, comma 98, della legge regionale 27 dicembre 2019, n.  24
(Legge di stabilita' 2020), che valutano di non riuscire  a  iniziare
entro il 31 dicembre 2020 l'attivita' finanziata dalla Regione per il
medesimo anno 2020, comunicano alla Regione, entro il 30 giugno 2020,
la volonta' di restituire a favore del sistema degli enti  locali  le
quote  di  finanziamento  regionale  non  ancora  impegnate   e   non
impegnabili entro fine anno dall'ente realizzatore,  motivandola  con
l'essere venuto meno l'interesse pubblico sotteso alla  realizzazione
dell'intervento  o,  in  permanenza  del  predetto   interesse,   con
l'esigenza  di  riprogrammazione  temporale  del  cronoprogramma   di
attuazione e delle risorse. 
  3. Con la legge di stabilita' 2021, gli interventi di cui al  comma
2 per i quali permane l'interesse all'attuazione saranno  oggetto  di
aggiornamento in termini di cronoprogramma  e  di  collegate  risorse
finanziarie.