Art. 7 
 
          Sospensione di efficacia dell'art. 21 della legge 
                        regionale n. 18/2015 
 
  1. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma
3, della legge regionale 27 dicembre 2019,  n.  23  (Legge  collegata
alla manovra  di  bilancio  2020-2022),  nel  triennio  2020-2022  e'
sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 21 della legge
regionale n. 18/2015.