Art. 7 Sospensione di efficacia dell'art. 21 della legge regionale n. 18/2015 1. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), nel triennio 2020-2022 e' sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 21 della legge regionale n. 18/2015.