Art. 13 
 
            Finanziamento ai musei di interesse regionale 
 
  1. Nelle more della pubblicazione del primo elenco  aggiornato  dei
musei e delle reti museali a rilevanza regionale, previsto  dall'art.
8, comma 5, della legge regionale 25 settembre  2015,  n.  23  (Norme
regionali in materia di beni culturali), l'Amministrazione  regionale
e' autorizzata a concedere: 
    a) un contributo di 50.000 euro all'Arcidiocesi di Udine  per  il
sostegno delle attivita' del Museo diocesano e gallerie del Tiepolo; 
    b) un contributo di 60.000 euro  alla  Fondazione  museo  carnico
delle arti popolari «Michele Gortani» per il sostegno delle attivita'
del Museo carnico delle arti popolari «Michele Gortani»; 
    c) un contributo di 40.000 euro alla Comunita' ebraica di Trieste
per il sostegno delle attivita' del Museo della Comunita' ebraica  di
Trieste «Carlo e Vera Wagner»; 
    d) un contributo di 80.000 euro al Comune  di  Pordenone  per  il
sostegno delle attivita' del  Museo  civico  di  storia  naturale  di
Pordenone; 
    e) un contributo di 100.000 euro al Comune di  Pordenone  per  il
sostegno delle attivita' del Museo civico d'arte di Pordenone; 
    f) un contributo di 215.000 euro al  Comune  di  Trieste  per  il
sostegno delle attivita' dei Musei storico-artistici di Trieste; 
    g) un contributo di 145.000 euro al  Comune  di  Trieste  per  il
sostegno delle attivita' dei Musei scientifici di Trieste; 
    h) un contributo di 100.000  euro  al  Comune  di  Udine  per  il
sostegno delle attivita' del Museo friulano di storia naturale; 
    i) un contributo di 160.000  euro  al  Comune  di  Udine  per  il
sostegno delle attivita' dei Civici musei di Udine. 
  2. I soggetti di cui al comma 1, entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente  legge,  presentano  al  servizio
competente  in  materia  di  beni  culturali  domanda  di  contributo
corredata di una relazione  illustrativa  delle  attivita'  svolte  o
programmate nell'anno in corso  e  di  un  prospetto  delle  relative
spese. 
  3. Con il decreto di concessione, da emanare entro sessanta  giorni
dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di  cui  al
comma 2, e' erogato un acconto nella misura  dell'80  per  cento  del
contributo  concesso;  l'erogazione   della   rimanente   quota   del
contributo e' effettuata a seguito dell'approvazione  del  rendiconto
presentato ai sensi del comma 4;  il  procedimento  di  verifica  del
rendiconto  si  conclude  entro  sessanta  giorni   dalla   data   di
presentazione del rendiconto medesimo. 
  4. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta, entro il
termine  perentorio  fissato   nel   decreto   di   concessione,   la
documentazione  giustificativa  della  spesa  per  un   importo   non
inferiore all'ammontare del contributo concesso. 
  5.  Sono  ammissibili  le  spese  che  risultano  pertinenti   allo
svolgimento delle attivita' dei musei, che sono generate nel  periodo
di quindici mesi a decorrere dal 1° gennaio dell'esercizio in corso e
che sono sostenute per: 
    a) la conservazione  e  il  restauro  delle  collezioni  e  delle
raccolte; 
    b) lavori di catalogazione e di ordinamento; 
    c) l'organizzazione e l'allestimento  di  mostre  scientifiche  e
divulgative; 
    d) l'attuazione di iniziative culturali e didattiche; 
    e) la pubblicazione di cataloghi e monografie  sul  patrimonio  e
sull'attivita' del museo; 
    f) il noleggio o la locazione finanziaria  di  beni  strumentali,
con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi; 
    g) l'ordinaria manutenzione degli impianti di riscaldamento e  di
climatizzazione, delle attrezzature e  delle  dotazioni  tecnologiche
delle sedi espositive; 
    h) il pagamento delle forniture di energia elettrica, gas e acqua
e per il pagamento dei servizi  di  pulizia  e  di  manutenzione  dei
locali delle sedi espositive; 
    i) il pagamento dei premi di  assicurazione  delle  collezioni  e
degli immobili destinati alle sedi espositive; 
    j) l'impiego di nuove tecnologie digitali  e  l'installazione  di
sistemi wi-fi per migliorare la fruizione. 
  6. Gli enti di cui al  comma  1,  lettere  a),  b)  e  c),  possono
utilizzare i contributi loro concessi per  gli  oneri  relativi  alla
retribuzione del personale del museo, nel limite massimo del  70  per
cento dei contributi medesimi.