Art. 14 
 
                        Modifiche all'art. 30 
                  della legge regionale n. 23/2015 
 
  1. All'art. 30 della legge regionale n. 23/2015 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Le  biblioteche  riconosciute  di  interesse  regionale
vengono  sottoposte  a  revisione  periodica.   All'esito   di   tale
revisione, con deliberazione della Giunta regionale, vengono disposte
le conferme ovvero le revoche dei provvedimenti di riconoscimento  la
cui efficacia decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di
adozione della relativa deliberazione.»; 
    b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «A  tal
fine, gli enti gestori delle biblioteche  riconosciute  di  interesse
regionale presentano annualmente apposita domanda.  E'  inammissibile
la domanda di  finanziamento  presentata  dall'ente  gestore  di  una
biblioteca nei confronti della quale e' stata disposta la revoca  del
provvedimento di riconoscimento, per l'anno di efficacia della revoca
medesima.».