Art. 14 Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 23/2015 1. All'art. 30 della legge regionale n. 23/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Le biblioteche riconosciute di interesse regionale vengono sottoposte a revisione periodica. All'esito di tale revisione, con deliberazione della Giunta regionale, vengono disposte le conferme ovvero le revoche dei provvedimenti di riconoscimento la cui efficacia decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della relativa deliberazione.»; b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «A tal fine, gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale presentano annualmente apposita domanda. E' inammissibile la domanda di finanziamento presentata dall'ente gestore di una biblioteca nei confronti della quale e' stata disposta la revoca del provvedimento di riconoscimento, per l'anno di efficacia della revoca medesima.».