Art. 15 
 
                    Inserimento dell'art. 30-bis 
                  nella legge regionale n. 23/2015 
 
  1. Dopo l'art. 30 della legge regionale n. 23/2015 e'  inserito  il
seguente: 
    «Art. 30-bis (Modifiche dell'assetto  organizzativo  dei  sistemi
bibliotecari e delle biblioteche di  interesse  regionale).  -  1.  I
finanziamenti annui concessi a  favore  dei  sistemi  bibliotecari  e
delle biblioteche d'interesse regionale, ai sensi degli articoli 26 e
30, sono  fatti  salvi  anche  nel  caso  di  modifiche  dell'assetto
organizzativo  dei  soggetti  beneficiari,  a  condizione  che  dette
modifiche  non  facciano  venire   meno   i   requisiti   individuati
rispettivamente dall'art. 2 e dagli articoli 5 e 6  del  decreto  del
Presidente  della  Regione  7  dicembre  2016,  n.  236  (Regolamento
concernente le caratteristiche e le  modalita'  di  costituzione  dei
sistemi  bibliotecari,  i   requisiti   e   le   modalita'   per   il
riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i  criteri
e  le  modalita'  per  l'attuazione  degli  interventi  nel   settore
bibliotecario, ai sensi della legge regionale n. 23/2016). 
  2. Tutte le modifiche dell'assetto dei sistemi bibliotecari e delle
biblioteche d'interesse  regionale  sono  previamente  comunicate  al
servizio competente in materia di beni culturali. 
  3. Il servizio competente in materia di  beni  culturali  provvede,
entro novanta giorni  decorrenti  dalla  data  di  ricevimento  della
comunicazione di cui al comma 2, a raccogliere gli elementi necessari
per  la  verifica  della   permanenza   dei   requisiti   individuati
rispettivamente dall'art. 2 e dagli articoli 5 e 6  del  decreto  del
Presidente della Regione n.  236/2016,  mediante  l'acquisizione  dei
relativi   dati   aggiornati   forniti   dalle   stesse   biblioteche
interessate. 
  4. Sulle risultanze dell'istruttoria svolta dal servizio competente
in  materia  di  beni  culturali  viene  acquisito  il  parere  della
Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'art. 32. 
  5. A conclusione dell'istruttoria, con deliberazione  della  Giunta
regionale adottata entro novanta giorni dalla scadenza del termine di
cui al comma 3,  viene  approvato  l'Elenco  aggiornato  dei  sistemi
bibliotecari ovvero viene  disposta  la  conferma  o  la  revoca  del
provvedimento di riconoscimento e viene approvato l'Elenco aggiornato
delle biblioteche riconosciute di interesse regionale. 
  6. Qualora per effetto delle  modifiche  dell'assetto,  un  sistema
bibliotecario o una biblioteca d'interesse regionale non risulti piu'
in possesso dei requisiti individuati rispettivamente dall'art.  2  e
dagli articoli 5 e 6 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
236/2016, il servizio competente in materia di beni culturali,  entro
trenta giorni dall'adozione della deliberazione di cui  al  comma  5,
provvede alla rideterminazione del finanziamento  annuo  concesso  in
misura proporzionale alla parte dell'anno in cui il beneficiario  era
in possesso dei predetti requisiti.».