Art. 16 
 
                   Finanziamento alle biblioteche 
 
  1. Il comma 5 dell'art. 23 della  legge  regionale  n.  23/2015  e'
abrogato. 
  2. Al fine di salvaguardare il primario interesse dell'utenza  alla
fruizione   del   servizio   culturale   reso   dalle    biblioteche,
l'Amministrazione regionale e'  autorizzata  a  concedere  agli  enti
gestori delle biblioteche centro  sistema  dei  sistemi  bibliotecari
costituiti ai sensi della predetta legge regionale n. 23/2015 che  si
impegnano a  espletare  funzioni  centralizzate  e  di  coordinamento
generale anche a favore delle biblioteche che non si  sono  aggregate
in alcuno dei sistemi suddetti, un contributo straordinario a  titolo
di concorso nelle spese a tal fine sostenute nel periodo compreso tra
la data di sottoscrizione dell'accordo di cui al  comma  3  e  il  31
dicembre dell'esercizio in corso. 
  3. Al fine di ottenere i contributi di cui  al  comma  2  gli  enti
gestori delle  biblioteche  centro  sistema  presentano  al  servizio
competente in materia di beni culturali, entro il termine  perentorio
di trenta giorni decorrenti dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge,  domanda  di  contributo  corredata  di  un  accordo,
sottoscritto  da  ciascuna  delle  biblioteche  interessate,  recante
l'indicazione  delle  funzioni  centralizzate  e   di   coordinamento
generale  che  verranno  svolte  e  della  spesa  prevista   per   lo
svolgimento di tali funzioni. 
  4. Le risorse disponibili per la concessione dei contributi di  cui
al comma 2 vengono ripartite tra gli enti gestori  delle  biblioteche
centro sistema che hanno presentato domanda in  misura  proporzionale
al numero di biblioteche a favore  delle  quali  ciascuna  biblioteca
centro sistema svolgera' funzioni centralizzate  e  di  coordinamento
generale. 
  5. I contributi sono concessi in misura pari al 100 per cento della
spesa prevista entro il limite massimo di  2.000  euro  per  ciascuna
delle biblioteche a favore delle quali verranno espletate le funzioni
centralizzate e di coordinamento generale.