Art. 17 Utilizzo di risorse finanziarie per iniziative di promozione dell'attivita' sportiva 1. Le iniziative di promozione dell'attivita' sportiva nella scuola, attuate ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), possono essere realizzate, anche con strumenti di formazione a distanza o attraverso piattaforme didattiche, dal Comitato regionale del CONI nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie gia' concesse nel 2019.