Art. 17 
 
           Utilizzo di risorse finanziarie per iniziative 
                di promozione dell'attivita' sportiva 
 
  1.  Le  iniziative  di  promozione  dell'attivita'  sportiva  nella
scuola, attuate ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 30  marzo
2018,  n.  13  (Interventi  in  materia  di  diritto  allo  studio  e
potenziamento   dell'offerta   formativa   del   sistema   scolastico
regionale),  possono  essere  realizzate,  anche  con  strumenti   di
formazione  a  distanza  o  attraverso  piattaforme  didattiche,  dal
Comitato regionale del CONI nel corso del 2020 a valere sulle risorse
finanziarie gia' concesse nel 2019.