Art. 18 
 
               Erogazione in via anticipata e conferma 
                  di contributi in materia di sport 
 
  1. In deroga alle disposizioni del capo V del bando  approvato  con
deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2019, n.  1496,  gli
incentivi per le attrezzature sportive  mobili  di  cui  all'art.  5,
comma  1,  lettera  c),  del  bando   medesimo   sono   impegnati   e
contestualmente liquidati per un importo pari al 100  per  cento  del
contributo concesso. 
  2. In deroga all'art. 56, comma 1, della legge regionale  20  marzo
2000, n. 7 (Testo  unico  delle  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso), limitatamente ai  contributi
erogati  in  attuazione  del  comma  1,  l'Amministrazione  regionale
rinuncia al recupero dei diritti di credito di importo non  superiore
al 10 per cento del contributo concesso. 
  3. In deroga alle disposizioni del bando di  cui  al  comma  1,  ai
beneficiari degli incentivi per l'acquisto di  attrezzature  sportive
fisse e automezzi di cui all'art. 5, comma 1, lettere a)  e  b),  del
bando medesimo, e' data facolta' di chiedere la  rimodulazione  della
spesa ammessa riducendone l'importo sino a concorrenza del contributo
concesso e senza onere  di  compartecipazione,  anche  attraverso  la
variazione dell'intervento oggetto di contributo, ferma  restando  la
destinazione a spesa di investimento. Con il decreto di conferma  del
contributo sono definiti la  nuova  spesa  ammessa  e  i  termini  di
rendicontazione.