Art. 19 Rimodulazione della spesa ammessa in materia di contributi per manutenzioni straordinarie di impianti sportivi. 1. In deroga alle disposizioni del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2019, n. 1389, e' data facolta' ai beneficiari di chiedere la rimodulazione della spesa ammessa escludendo la realizzazione di alcune lavorazioni previste in domanda o riducendone l'importo sino a concorrenza dell'importo del contributo concesso e senza onere di compartecipazione in misura percentuale fissa sulla spesa ammessa. 2. Ai fini dell'ammissibilita' della domanda di cui al comma 5, lettera a), all'intervento derivante dalla rimodulazione devono essere attribuibili i medesimi punti attribuiti all'intervento oggetto della domanda di contributo presentata ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta n. 1389/2019. 3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, all'intervento rimodulato possono non essere attribuibili i medesimi punti riferiti all'intervento oggetto della domanda di contributo solo qualora gli interventi, anche parzialmente diversi, siano funzionali alla fruibilita' dell'impianto sportivo. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli assegnatari per i quali sia in corso il procedimento di concessione del contributo in applicazione del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1389/2019. Il contributo massimo assegnabile e' equiparato al contributo concesso. 5. In attuazione dei commi da 1 a 4, la Giunta regionale, con una o piu' deliberazioni, definisce: a) modalita' e termini di presentazione delle domande; b) documentazione da allegare alle domande; c) disciplina dei termini procedimentali; d) modalita' di erogazione degli incentivi, con facolta' di prevedere l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19); e) gli interventi ammissibili, ai sensi del comma 3.