Art. 19 
 
Rimodulazione della  spesa  ammessa  in  materia  di  contributi  per
  manutenzioni straordinarie di impianti sportivi. 
 
  1.  In  deroga  alle   disposizioni   del   bando   approvato   con
deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2019, n. 1389, e'  data
facolta' ai beneficiari di  chiedere  la  rimodulazione  della  spesa
ammessa escludendo la realizzazione di alcune lavorazioni previste in
domanda o riducendone l'importo sino a concorrenza  dell'importo  del
contributo concesso e senza  onere  di  compartecipazione  in  misura
percentuale fissa sulla spesa ammessa. 
  2. Ai fini dell'ammissibilita' della domanda di  cui  al  comma  5,
lettera  a),  all'intervento  derivante  dalla  rimodulazione  devono
essere  attribuibili  i  medesimi  punti  attribuiti   all'intervento
oggetto della domanda di contributo presentata  ai  sensi  del  bando
approvato con deliberazione della Giunta n. 1389/2019. 
  3. In deroga alle disposizioni di cui al  comma  2,  all'intervento
rimodulato possono non essere attribuibili i medesimi punti  riferiti
all'intervento oggetto della domanda di contributo solo  qualora  gli
interventi,  anche  parzialmente  diversi,  siano   funzionali   alla
fruibilita' dell'impianto sportivo. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli
assegnatari per i quali sia in corso il procedimento  di  concessione
del contributo in applicazione del bando approvato con  deliberazione
della  Giunta  regionale  n.   1389/2019.   Il   contributo   massimo
assegnabile e' equiparato al contributo concesso. 
  5. In attuazione dei commi da 1 a 4, la Giunta regionale, con una o
piu' deliberazioni, definisce: 
    a) modalita' e termini di presentazione delle domande; 
    b) documentazione da allegare alle domande; 
    c) disciplina dei termini procedimentali; 
    d) modalita' di  erogazione  degli  incentivi,  con  facolta'  di
prevedere l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 1°  aprile
2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti  per  far  fronte  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19); 
    e) gli interventi ammissibili, ai sensi del comma 3.